Di Patricia de Masi Taddei Vasoli 

I primi accordi di libero scambio nascono a livello europeo con il MEC, la CECA e lo SME nel 1951 (fusesi nella CEE nel 1967), seguiti oltre oceano nel 1989 dall’accordo FTA tra USA e Canada e, nel 1994 dal North American Free Trade Agreement (NAFTA) e dall’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC o WTO) nel 1995. Il modello è stato quindi replicato nell’ASEAN – l’area di libero scambio dei Paesi asiatici – fondata nel 1967, che ricalca quello del mercato unico europeo, pur con le differenze date principalmente dall’assenza di moneta unica e di istituzioni comuni. Sempre in ambito europeo nel 1960 è stata sottoscritta una Convenzione (AELS: Associazione Europea di Libero Scambio o EFTA European Free Trade Association) allo scopo di eliminare dazi doganali sui prodotti industriali tra gli Stati membri. Tra questi Paesi figurava anche la Svizzera.

Attualmente i membri dell’AELS sono Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Nel 2001 sono state integrate nuove norme sullo scambio di servizi, movimento di capitale e protezione della proprietà intellettuale. L’AESL si pone, per i suoi membri, come sede di negoziazione per accordi con Paesi terzi non appartenenti alla UE, ma non costituisce una unione doganale. La Svizzera ha concluso accordi prevalentemente nell’ambito dell’AELS, ma anche singolarmente con circa 40 Paesi tra i quali Cina e Giappone. L’obiettivo è prevalentemente quello di garantire l’accesso per le aziende svizzere, molto orientate all’esportazione, ai mercati internazionali. I Paesi AESL, ma non la Svizzera, hanno aderito allo Spazio Economico Europeo. A partire dagli anni 90 gli Stati AELS hanno stipulato accordi con vari Paesi sia nell’ambito del bacino mediterraneo, sia a livello mondiale. La Svizzera e Singapore hanno avuto scambi commerciali fin dal 1830 e intrattengono relazioni diplomatiche dal 1967. Collaborano inoltre sia nell’ambito degli scambi culturali, sia nei settori della formazione, della ricerca e dell’innovazione.

Il 1° gennaio 2003 è entrato in vigore l’accordo di libero scambio con Singapore. Si tratta del primo accordo AESL con un partner asiatico ed è la prima volta che vi è una protezione per gli investimenti, oltre che per lo scambio di merci. Particolare rilievo ha la parte dell’Accordo relativa ai servizi che riguardano la clausola della nazione più favorita, i servizi finanziari e di telecomunicazioni e il riconoscimento delle qualifiche professionali degli ingegneri, la concorrenza e gli appalti pubblici. La garanzia del libero scambio dei prodotti industriali (orologi, tessile, farmaceutici, chimici) favorisce una protezione preferenziale contro ogni aumento dei dazi d’ingresso a Singapore (per lo più pari a zero) per le aziende svizzere; sono stati anche eliminati i dazi in ingresso in Svizzera per le importazioni da Singapore.  Tale Paese ha una economia molto sviluppata e con un importante settore terziario; ha inoltre un importante settore dominato dalla produzione di prodotti elettronici e da un settore primario (agricoltura e pesca) quasi inesistente. Singapore rappresenta anche un punto centrale riferito all’ASEAN nell’ambito della quale rappresenta il primo mercato d’esportazione.

La Svizzera esporta soprattutto prodotti ad alto valore aggiunto nei settori dell’orologeria, chimico e farmaceutico, ma anche in ambito finanziario e nel terziario (ingegneria, logistica…). Il trattamento preferenziale previsto dall’accordo si applica solo ai prodotti che soddisfano i requisiti di origine specificati nell’Accordo, che vengano direttamente trasportati da uno Stato AELS a Singapore; tuttavia è stata prevista la possibilità di trasporto attraverso altri Paesi a condizione che non subiscano altre operazioni se non carico e scarico, come l’invio frazionato od operazioni destinate a mantenerne la conservazione. In tale periodo i prodotti devono restare sotto controllo doganale. Occorre porre particolare attenzione a tale aspetto, poiché una falsa dichiarazione di origine può comportare pagamenti di dazi e sanzioni ed il venir meno di ogni beneficio. L’accordo si compone di un Preambolo e relativi allegati e da 10 titoli (disposizioni generali, scambi di merci, servizi, investimenti, concorrenza, appalti pubblici, protezione della proprietà intellettuale, disposizioni istituzionali, composizione delle controversie e disposizioni finali). I Paesi dell’AELS hanno poi disciplinato il settore agricolo con accordi bilaterali separati. In base all’art.6 dell’accordo di libero scambio, gli accordi agricoli bilaterali rientrano negli strumenti che stabiliscono la zona di libero scambio tra gli Stati dell’AESL e Singapore.

Scambio di merci

Per quanto riguarda lo scambio di merci l’accordo si riferisce sia ai prodotti industriali, sia a pesce, prodotti del mare e prodotti agricoli trasformati. Per pesce e prodotti industriali è prevista la soppressione totale e immediata dei dazi doganali o di altre tasse all’importazione e all’esportazione. Sono state anche eliminate le restrizioni quantitative. Le regole di origine sono necessarie perché la merce rientri nelle regole preferenziali previste dall’Accordo.

Scambi di servizi

Due appendici stabiliscono regole per i servizi finanziari e le telecomunicazioni. La parte sui servizi richiama il testo del GATS (General Agreement on Trade and Services) e si applica a tutte le misure riguardanti i servizi e gli scambi di servizio, tranne i diritti di volo nel traffico aereo. Sono anche esclusi i servizi pubblici. L’obbligo della nazione più favorita (NPS) del GATS è stato adeguato al contesto preferenziale, nel senso che i vantaggi accordati a Paesi terzi nell’ambito di altri accordi preferenziali delle parti non sono sottoposti alla clausola NPF. Tuttavia tali vantaggi potranno essere oggetto di nuovi negoziati.

Concorrenza

Per garantire la liberalizzazione del commercio di beni e servizi è necessario evitare prassi che limitino la concorrenza da parte delle imprese interessate. L’Accordo prende in considerazione tale aspetto sia in tema di concorrenza, sia di abuso di posizione dominante, peraltro già presenti nella normativa nazionale svizzera.

Appalti pubblici

Imprese di Paesi aderenti all’AESL e Singapore possono liberamente essere ammessi ai rispettivi appalti pubblici.

Proprietà intellettuale

L’Accordo obbliga le parti a garantire una effettiva protezione della proprietà intellettuale e l’adozione di misure atte ad impedire la contraffazione e la pirateria: il tutto secondo le disposizioni contenute nell’Accordo TRIPS dell’OMC e nelle convenzioni di Parigi e Berna e successive, in tema di diritti di proprietà intellettuale. In base all’Accordo AELS la Svizzera ha dunque la possibilità di avvalersi sia delle procedure dell’OMC, sia di discutere direttamente con Singapore sui problemi di proprietà intellettuale al fine di trovare soluzioni.

Composizione delle controversie

L’Accordo prevede un sistema articolato di consultazione e di arbitrato per la composizione delle controversie. Da un lato infatti, in tema di proprietà intellettuale, può ricorrere alternativamente alle misure previste dall’OMC e dall’Accordo; dall’altro le parti hanno la facoltà di ricorrere a consultazioni formali nell’ambito di un comitato misto prima di chiedere un arbitrato. Peraltro ogni parte può ricorrere all’arbitrato se ritiene che la controversia non sia stata risolta in sede di consultazione. In caso di mancato accordo sulla designazione dei membri del comitato arbitrale, essi vengono scelti dal Direttore Generale dell’OMC. Le decisioni del Tribunale arbitrale sono vincolanti e definitive per le parti interessate.

Possiamo concludere sottolineando i grandi benefici che l’Accordo ha portato ai Paesi contraenti ed all’interesse per gli imprenditori svizzeri che sempre più numerosi si affacciano al mercato asiatico.