Che cosa si deve intendere riguardo al concetto di stabile organizzazione personale al fine di poter individuare le modalità comportamentali dell’operatore finanziario (persona fisica) svizzero che potrebbero comportare la configurazione di una stabile organizzazione in Italia?

«Per evitare conseguenze fiscali ma anche regolamentari in capo all’operatore finanziario svizzero le modalità comportamentali di quest’ultimo in territorio italiano devono essere improntate alla cautela. La stabile organizzazione personale infatti rappresenta una delle due articolazioni fisiche (l’altra è rappresentata dalla stabile organizzazione materiale) attraverso cui una impresa svolge una attività in uno Stato diverso da quello di residenza. In particolare la stabile organizzazione personale potrebbe ravvisarsi in quei casi in cui l’operatore finanziario svizzero persona fisica dovesse concludere abitualmente nel territorio italiano in nome della Banca elvetica, in uno stato di sostanziale dipendenza, contratti che impegnano direttamente quest’ultima. Al di fuori di questo caso la stabile organizzazione potrebbe anche ravvisarsi per esempio qualora l’operatore finanziario svizzero facesse ricorso a soggetti terzi residenti in Italia, tipicamente i c.d. segnalatori di pregio, che prestano abitualmente la propria attività in favore dell’Istituto bancario».


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Ticino Welcome 60 – Issu