Il trust è un istituto in base al quale il proprietario di un patrimonio mobiliare o immobiliare, detto disponente, se ne spossessa, affidandone la cura e la gestione a un’entità di fiducia, il trustee, in vista di un obiettivo ben determinato ed a favore di uno o più beneficiari. Il disponente, inoltre, può garantirsi un controllo più pregnante sull’operato del trustee nominando un protector, persona fisica o giuridica di fiducia del disponente con il compito di vigilare e verificare che le indicazioni contenute nell’atto istitutivo del trust siano rispettate.

I beni trasferiti in trust escono definitivamente dal patrimonio del disponente ma non entra a far parte del patrimonio del trustee, e non è quindi soggetto alle pretese dei creditori o degli eredi o del coniuge del trustee stesso.

Il trust è un istituto che permette il perseguimento di molteplici finalità quali trasferimenti immobiliari a scopo di garanzia, la pianificazione della propria successione, nel rispetto delle norme poste a tutela dei legittimari, la gestione dei rapporti coniugali, le liquidazioni societarie, la creazione di vincoli su determinati beni al fine di garantire la riuscita di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione aziendale o di un semplice concordato stragiudiziale ecc. Inoltre nel trust possono essere conferiti beni di qualsiasi natura.

Le finalità di un trust possono essere molte e diversificate, sulla base delle esigenze del cliente, della sua attività, della sua posizione familiare e professionale, età e residenza, nonché dei beneficiari che intende designare e che beneficeranno della distribuzione. E, ancora, un utilizzo importante è di natura successoria quando il proprietario di un’azienda con un patrimonio diversificato voglia gestire/far gestire la trasmissione ereditaria a completamento dell’asse ereditario tradizionale. Il trust può essere utilizzato in alternativa o congiuntamente al Patto di Famiglia per programmare il passaggio generazionale: per assicurare continuità di gestione nell’impresa; per saggiare prima del trasferimento le qualità del beneficiario assegnatario; per regolare il passaggio dei beni, magari gradualmente, secondo regole di governance che consentano una procedimentalizzazione del passaggio del timone.

Il passaggio generazionale in azienda e nel patrimonio familiare, infatti, anche nei casi in cui può sembrare semplice, deve essere affrontato per tempo e pianificato in modo obiettivo.

Più in generale, il trust dunque è uno strumento di pianificazione, volto ad assicurare il benessere prolungato ai membri della famiglia, evitando quelle dispersioni che spesso avvengono ad opera delle generazioni successive a quella del fondatore.

Infine, assai rilevanti sono le funzioni più squisitamente aziendali che il trust può svolgere, in quanto consente all’imprenditore di garantire la continuità dell’impresa, affinché non venga disattesa da nuovi proprietari o manager incapaci.

Il trust è dunque un meccanismo flessibile che può prestarsi ottimamente anche a scopo filantropico o culturale. Si possono designare quali beneficiari istituzioni caritatevoli oppure enti artistici, musei cui devolvere opere d’arte, poste così al riparo da pretese di eredi o di terzi. In questo caso il trustee può addirittura contribuire a valorizzare i beni, organizzato mostre ed eventi in linea con la filosofia impostata dal disponente.

Hanno partecipato all’inchiesta:

  • Christian Ballabio (C.B.), Esperto fiscale e Amministratore Delegato Fidinam & Partners
  • Monica Caspani (M.C.), Direttrice Veco Advisory SA, Membro del CDA Veco Trustee SA
  • Giorgio Falconi (G.F.), Responsabile Wealth Planning UBS Ticino

In quali circostanze e condizioni consigliate ai vostri clienti di fare ricorso allo strumento del trust?

C.B.: «Tipicamente il trust viene utilizzato da una clientela internazionale al fine di garantire la protezione dei beni meritevoli di tutela (definiti trust fund), che posti in tale struttura sono al riparo da eventi pregiudizievoli legati alle single persone, nel corso e oltre la vita degli interessati. Dell’istituto del trust è ragionevole apprezzare la riservatezza che lo strumento può offrire, così come la tutela degli interessi dei minori, dei passaggi generazionali, l’utilizzo ottimale per la gestione della beneficienza, oppure le forme di investimento individuale e pensionistiche. Il trust rappresenta lo strumento giuridico che meglio di altri consente di perseguire e soddisfare le più diverse esigenze di protezione patrimoniale».

M.C.: «Lo strumento del trust è flessibile e può essere utilizzato in molteplici situazioni come ad esempio:

  • Il trust familiare è uno strumento utile in tutti i casi in cui ci siano famiglie con patrimoni diversificati, mobiliari o immobiliari, o anche con necessità di mantenere uniti patrimoni non divisibili (pensiamo ad esempio ad una collezione d’arte, ad un palazzo storico o ad un investimento mobiliare non immediatamente smobilizzabile). Il concetto di famiglia poi al giorno d’oggi assume anche connotati diversi rispetto al passato, ci troviamo di fronte a famiglie “allargate” o non convenzionali.
  • Nel trust holding, invece, il disponente-imprenditore ha quale obiettivo quello della salvaguardia e tutela dell’azienda, delle persone che vi lavorano, del patrimonio di valori non solo economici ma anche di cultura e immateriali da trasmettere
  • Se il trust è inteso per la tutela di persone fragili, l’obiettivo è quello di strutturare un percorso di vita adeguato a questi soggetti e inserire tutte le figure di riferimento indispensabili per il mantenimento della qualità di vita auspicata.
  • Non da ultimo il trust di scopo, ai fini di garanzia o liquidatorio, ma in questo caso esuliamo dall’ambito familiare e ci confrontiamo con altri tipi di costruzioni.

G.F.: «L’istituto del Trust può essere una soluzione molto valida in ambito successorio e di protezione patrimoniale (asset protection). In virtù della sua complessità, è da noi consigliato in modo selettivo e nel contesto di una consulenza successoria su misura per il cliente o per la sua famiglia. Nelle giurisdizioni di diritto civile (principalmente l’Europa continentale) il trust non si è consolidato come nel mondo anglosassone. I legislatori europei del secolo scorso avevano sostanzialmente deciso contro la flessibilità del trust istituendo un diritto successorio “statico”. Nel mondo anglosassone, invece, il trust è sopravvissuto ed anzi è prosperato tanto che attualmente viviamo un ritorno di questo strumento anche al di fuori dell’ambito anglosassone.
Nonostante questo benvenuto ritorno, è importante non sottovalutare il contesto successorio “statico” con cui i paesi europei (e di influenza europea) sono confrontati. Il trust permette un passaggio del patrimonio alla prossima generazione in modo scaglionato, in altre parole “dinamico”. Questa peculiarità potrebbe scontrarsi con le legislazioni civili dei luoghi di domicilio del disponente e/o dei beneficiari (più raramente del trustee) ed è per questo motivo che è imprescindibile una consulenza su misura sul tema successorio internazionale e, a maggior ragione, sulla fiscalità di tutti gli attori coinvolti non solo nel momento della costituzione del trust, ma anche in occasione di ogni evento significante (ad es. distribuzione ai beneficiari, tesaurizzazione, trasferimento dei beneficiari in un nuovo domicilio, ecc)».

Come può essere adattato lo strumento del trust alle specifiche esigenze dei diversi clienti?

C.B.: «L’istituto del trust offre una vasta gamma di valide alternative per la pianificazione della successione aziendale o degli assets di famiglia. Data la flessibilità dello strumento giuridico, è possibile plasmare a proprio piacimento le condizioni e la tempistica degli avvenimenti meritevoli di tutela. L’unico limite è dato dalla fantasia dei partecipanti al progetto».

M.C.: «Non ci sono vincoli per l’istituzione del trust, se non quello che il trust deve essere istituito volontariamente, non deve derogare a norme imperative dell’ordinamento, quali ad esempio quelle della protezione dei minori e degli incapaci, alle norme sulla successione necessaria e non deve derogare alle norme per la protezione dei creditori in caso di insolvenza.
Il trust validamente costituito ha come conseguenza l’effettivo spossessamento dei beni da parte del disponente. Va ad aggiungersi maggiore solidità al Trust il fatto che i beni oggetto del trust e gli obiettivi definiti siano effettivamente meritevoli di tutela e che l’autonomia del trustee sia garantita e inattaccabile».

G.F.: «Lo strumento del trust garantisce una flessibilità massima e di principio si adatta a tutti i clienti. Le complicazioni sorgono dal fatto che con il trust possiamo, entro certi limiti, disporre dei beni di famiglia in modo continuativo a favore delle future generazioni. Questo grande vantaggio può però rivelarsi anche il suo principale ostacolo. Ne consegue l’indispensabile consulenza successoria e fiscale summenzionata».

Riguardo alle problematiche relative alla successione aziendale e famigliare ritenete che il trust possa rappresentare una valida soluzione?  In tal caso, quali sono i vantaggi per la successione? 

C.B.: «L’elevato grado di elasticità del trust, permette di declinare diverse esigenze, anche attraverso governance molto articolate. L’imprenditore può così anticipare eventi futuri che potrebbero compromettere la produttività aziendale e di conseguenza il suo patrimonio nel suo complesso.
Porto quale esempio la nostra realtà aziendale: una quota di controllo del Gruppo Fidinam è detenuta da un trust caritatevole. Questo con l’obiettivo di garantire nel tempo la continuità aziendale mantenendo intatta una quota significativa del Gruppo, oltre che per permettere una gestione ottimale delle elargizioni ad associazioni benefiche operanti sul territorio.

In estrema sintesi, la clientela internazionale apprezza il trust per quanto può offrire in termini di gestione della governance aziendale, per i meccanismi di trasferimento del patrimonio alle future generazioni, oltre a garantirne la confidenzialità». 

M.C.: «Per quanto riguarda la successione aziendale, il trust rappresenta uno strumento molto utile per il futuro dell’azienda ed il passaggio generazionale, in grado di tutelare i membri della famiglia che partecipano direttamente o indirettamente all’attività di impresa, ma anche l’azienda stessa ed i suoi dipendenti, definendone la strategia, il management e la direzione futura. Un esempio recente è stato quello di Brunello Cucinelli, famoso imprenditore della moda italiano, che ha strutturato il passaggio generazionale della propria azienda attraverso un trust».

G.F.: «Veicolare il passaggio generazionale della propria azienda attraverso lo strumento del trust è una soluzione interessante, riservata a mio avviso ad aziende consolidate e di una certa dimensione che cercano una separazione fra i diritti patrimoniali degli eredi e l’operatività delegata a terzi e/o ad alcuni eredi (anche di linee famigliari parallele) che presentano oggi (o presenteranno in futuro) ben definite qualità. Nel contesto europeo, vi sono alcuni esempi molto interessanti di questa applicazione del trust».

Quali sono i vantaggi offerti dal trust per quanto riguarda l’istituzione la gestione di fondazioni benefiche e culturali?

C.B.: «Oltre alle fondazioni di pubblica utilità, anche i charitable trust possono essere utilizzati per gestire compiti meritevoli di interesse pubblico. Condizione importante è che tali obiettivi siano definiti in modo concreto e preciso per essere riconosciuti.

Per esempio, chi possiede beni di particolare valore artistico (come una collezione di opere d’arte), potrebbe decidere di vincolare detti beni mediante la costituzione di un trust: oltre a tutti i vantaggi in termini di effetti segregativi dei beni, al patrimonio artistico verrebbe assicurata l’integrità e la destinazione unitaria post mortem, sia  in caso successione ereditaria in ambito familiare (attribuzione a quello tra i propri eredi che dimostrerà di avere attitudine e competenza ad amministrarlo), che di devoluzione dei beni ad enti che dovranno utilizzarli per istituire musei o perseguire altre pubbliche finalità (ad es. allestire mostre)».

M.C.: «Il fine filantropico rappresenta a volte lo scopo dell’utilizzo del trust.  Nella fattispecie questo strumento viene utilizzato congiuntamente per due obiettivi: da un lato salvaguardare la qualità della vita del titolare del patrimonio in vita e in contemporanea per organizzare la devoluzione filantropica futura. Due obiettivi disgiunti e strettamente collegati che il disponente può organizzare come meglio crede.

Per esempio, il titolare del patrimonio può, attraverso il trust, vincolare una parte del patrimonio per organizzare l’assistenza propria in caso di bisogno definendone modalità, strutture mediche, forniture. Il trustee vigilerà sull’effettivo utilizzo del patrimonio in conformità con le indicazioni del disponente. In una seconda fase, alla morte del titolare, il patrimonio rimasto nel trust, non definito a priori, potrà essere destinato dal trustee ad attività filantropiche».

G.F.: «La flessibilità del trust permette di affrontare anche il tema della filantropia. Tuttavia, ritengo che, almeno nella nostra realtà locale, altre forme giuridiche e consolidate siano più efficaci. Penso ovviamente alle fondazioni di diritto svizzero».

Il trust in Svizzera è riconosciuto e quali sono i vantaggi rispetto ad un trust internazionale?

C.B.: «Con la ratifica della convenzione dell’Aja da parte della Svizzera nel luglio 2007 i trust di diritto estero sono riconosciuti anche sul nostro territorio. Le sentenze del TF prima e la circolare AFC nr. 30 in seguito, sono state utili per fornire agli operatori le linee guida omogenee per inquadrare la fiscalità dei soggetti residenti in Svizzera, lambiti da questo istituto. In seguito, con grande sforzo da parte dei parlamentari ticinesi a Berna, ricordo il postulato Merlini del 2015, l’iniziativa parlamentare Regazzi del 2016, nonché la mozione 2018 della commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati e l’analisi della SECO del 2019 sui benefici economici indotti dall’introduzione dell’istituto del trust svizzero, l’iter legislativo svizzero si è concentrato sulla creazione delle basi legali per l’introduzione nel CO/CCS dell’istituto giuridico del Trust Svizzero. Attendiamo fiduciosi il termine di questo iter per salutare finalmente questa novella normativa. Con il recepimento normativo, il trust elvetico offrirebbe maggiore sicurezza del diritto e quindi prevedibilità degli effetti giuridici, con indubbio vantaggio per i clienti, gli operatori e per la piazza finanziaria in generale».

M.C.: In Svizzera la Convenzione dell’Aja del luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento è stata ratificata dal Consiglio federale nel luglio 2007. Tuttavia una specifica legge interna non è ancora stata discussa. Recentemente il Parlamento svizzero ha chiaramente espresso il suo parere favorevole nei confronti di uno strumento la cui adozione eliminerebbe un importante svantaggio competitivo per la nostra piazza finanziaria, venendo inoltre a colmare una lacuna nel diritto privato svizzero. Tuttavia la domanda credo però sia malposta perché non è corretto parlare di un trust svizzero o internazionale: la residenza del trust è determinata dalla residenza del trustee; la legge applicabile può essere di un altro Paese ed è una scelta del disponente, come disposto dalla ratifica del Consiglio nel 2007. A volte si fa riferimento ad un cosiddetto “modello Internazionale” del trust, ovvero una struttura di contratto che in passato veniva spesso utilizzata la lingua inglese, con clausole standard, modello ormai superato. La soluzione di scegliere un trust svizzero come Veco trustee, per un cliente italiano ad esempio, esulando dal considerare i valori legati alla Svizzera nel suo insieme che rimangono ancora forti, ha il vantaggio di poter essere scritto con un atto “plain” dove si potranno declinare nei dettagli precise indicazioni del disponente, soprattutto in lingua italiana, elemento non trascurabile nella scelta di un trustee».

G.F.: «Attualmente, il trust in svizzera è uno strumento riconosciuto e apprezzato da molti professionisti e clienti. Il suo successo è dovuto al pragmatismo della politica svizzera che lo ha riconosciuto senza tanto clamore tramite la sottoscrizione della “Convenzione dell’Aia sul trust” e ancor di più grazie al realismo dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, che con una lettera circolare ha delineato le implicazioni fiscali per i disponenti e i beneficiari.

In questo modo, è stato possibile utilizzare trusts di diritto anglosassone senza ulteriori complicazioni e senza dover codificare nel diritto nazionale svizzero il trust stesso. Da giurista e avvocato seguo con grande interesse l’evolversi della volontà di codificare nel diritto nazionale svizzero una figura così complessa: da una parte lo Swiss Finish potrebbe essere il coronamento naturale di una storia di successo, dall’altra parte una sovra-regolazione potrebbe togliere il vantaggio principale del trust che risiede nella sua flessibilità e adattabilità nel corso del tempo».