La LSerFi ha lo scopo di proteggere i clienti dei fornitori di servizi finanziari e di creare condizioni comparabili fra i vari attori del settore. La normativa contribuisce in questo modo a rafforzare la reputazione e la competitività della piazza svizzera. Fra l’altro definisce i requisiti per una fornitura di servizi fedele, diligente e trasparente e disciplina l’offerta di strumenti finanziari. Dal canto suo la LIsFi regola i requisiti per l’esercizio dell’attività degli istituti finanziari, con lo scopo di proteggere gli investitori e i clienti degli istituti e di garantire la funzionalità del mercato.  In seguito la FINMA, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, ha riconosciuto come standard minimo l’autodisciplina adottata dalla Asset Management Association Switzerland (AMAS), con la quale vengono recepite le nuove disposizioni della LIsFi e della LSerFi, entrate in vigore il primo gennaio 2022.

Hanno partecipato all’inchiesta:

  • Giacomo Gianella (G.G.), Responsabile legal & compliance di Banca del Ceresio
  • Massimo Vecchio (M.V.), Presidente Amgest SA
  • Sascha Wullschleger (S.W.), Head of Wealth Management BIL Lugano.
  • Stefano Fiala (S.F.), Partner – CEO Veco Invest
  • Giovanni Pagani (G.P.), Open Partners Asset Management SA – Gruppo pagani
  • Claudio Scarfone (C.S.), Responsabile Global Financial Intermediaries UBS Svizzera.

Che cosa cambia con l’entrata in vigore della Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi)?

G.G.: «Con l’entrata in vigore della LIsFi, i gestori patrimoniali indipendenti e altri intermediari finanziari, che precedentemente non erano sottoposti a una sorveglianza prudenziale da parte della FINMA, devono richiedere a quest’ultima un’autorizzazione per poter continuare a svolgere la loro attività finanziaria. Per ottenere l’autorizzazione i gestori patrimoniali indipendenti devono dimostrare di avere solidità finanziaria, un business plan sostenibile e un’organizzazione adeguata, in particolare rispetto alle funzioni di Compliance e Risk Management. In particolare per le piccole strutture, ad esempio le società unipersonali, oppure le società che negli ultimi anni si sono limitate unicamente a gestire il patrimonio di qualche loro cliente storico, oppure i gestori patrimoniali ove si pone la questione del passaggio generazionale, questi requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione da parte della FINMA possono rivelarsi molto onerosi sia da un punto di vista organizzativo che delle risorse finanziarie.
Con l’entrata in vigore della LSerFi, tutti gli intermediari finanziari assoggettati alla FINMA, e dunque anche i gestori patrimoniali indipendenti, devono adottare tutta una serie di nuove regole di organizzazione e di condotta a tutela dell’investitore. Tra queste nuove esigenze da implementare emergono sicuramente:
L’obbligo di classificare la propria clientela come cliente Privato, Professionale o Istituzionale;
Gli obblighi informativi verso il cliente, come ad esempio la consegna di un documento con le informazioni sulla LSerFi (e la relativa implementazione in seno all’intermediario finanziario) o la consegna di un foglio informativo di base sugli strumenti finanziari contenente informazioni semplificate sulle caratteristiche, sui rischi e sui costi del prodotto e che consente di fare un paragone tra i vari strumenti finanziari.
Il controllo di appropriatezza, con cui l’intermediario finanziario verifica che una raccomandazione d’investimento è appropriata rispetto alle conoscenze ed esperienze del cliente in ambito di strumenti finanziari.
Il controllo di adeguatezza, con cui l’intermediario finanziario verifica che la consulenza d’investimento o le operazioni eseguite nell’ambito della gestione patrimoniale siano adeguate alle circostanze personali e finanziarie del cliente, ai suoi obiettivi d’investimento e alla sua tolleranza e propensione al rischio.
La formalizzazione della Best Execution Policy in un documento che fornisce al cliente informazioni in merito alla strategia adottata dall’intermediario finanziario per ottenere il miglior risultato possibile nell’ambito dei servizi di esecuzione e trasmissione ordini su strumenti finanziari».

M.V.: «Queste nuove norme comporteranno un significativo cambiamento degli standard di servizio ed a nostro giudizio interesseranno l’intera industria finanziaria elvetica. Entro la fine del 2022 infatti, tutti coloro che, tra i 2500 gestori patrimoniali indipendenti di portafogli individuali attivi in Svizzera alla data odierna (fonte ASG), e dei 250 circa attivi in Ticino, vorranno continuare ad operare, dovranno ottenere una specifica autorizzazione rilasciata direttamente dalla FINMA.
L’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza è un processo da non sottovalutare e necessita tempi di approvazione di diversi mesi. A tal proposito segnaliamo che, nonostante le nuove leggi in materia siano entrate in vigore nel gennaio 2020, al momento della stesura di questo articolo, il numero di gestori patrimoniali che hanno ottenuto l’autorizzazione in tutta la Confederazione è di appena 50 operatori (fonte FINMA)».

S.W.: «Con l’entrata in vigore della LSerFi e della LisFi è stato introdotto un nuovo regime per gestori patrimoniali e trustee. Entro il 2022 più di 2500 gestori patrimoniali e trustee dovranno richiedere questa autorizzazione, e tra loro troviamo sia imprese individuali com’anche aziende di dimensioni maggiori con strutture della clientela e modelli commerciali diversificati. L’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di vigilanza per gestori patrimoniali e trustee è un marchio di qualità. Gli istituti che considerano l’obbligo di autorizzazione quale opportunità per migliorare il proprio assetto organizzativo e che soddisfano le condizioni della LSerFi e della LIsFi ottengono la prova che l’esercizio della loro attività avviene nel rispetto degli elevati requisiti di qualità fissati dal legislatore e dalla FINMA. In questo senso, la FINMA ha informato tempestivamente in maniera proattiva e nell’ambito di un dialogo con il settore in merito alla nuova struttura della vigilanza, al processo di autorizzazione, ai principi alla base delle condizioni di autorizzazione e alla verifica dell’autorizzazione orientata al rischio».

S.F.: «Da un certo punto di vista sono delle novità che ci aspettavamo e che sinceramente sono benvenute. Con questa nuova legge la Svizzera si è messa al passo con altre piazze finanziarie globali, quali Hong Kong e Singapore, proprio a tutela del sistema e dei clienti svizzeri e internazionali. Una legge svizzera che introduce alcuni cambiamenti sostanziali pur senza stravolgere gli equilibri della piazza, con stile pragmatico elvetico, evitando di creare troppe ed inutili complicazioni alle aziende del settore. Ciò detto, le novità sono molte ed importanti. In sintesi tre i punti principali su cui la FINMA vuole fare leva:

  • l’organizzazione aziendale
  • la professionalità dei singoli
  • la gestione del rischio».

G.P..: «La LSerFi e LIsFi aggiornano il quadro legale svizzero di chi opera nel settore finanziario, incluso chi è attivo nel parabancario, come gestori patrimoniali indipendenti (fiduciari) e trustees, per i quali l’impatto delle nuove normative sarà maggiore rispetto alle banche. La legge sui servizi finanziari, finalizzata ad una maggiore protezione dei clienti e più trasparenza nel settore, comporta maggiori responsabilità del gestore rispetto ai servizi forniti ai clienti, più controlli interni e informative più complete sui servizi prestati e i costi. La legge sugli istituti finanziari, impone che tutte le società del settore finanziario, e quindi anche le società di gestione (e trustee), devono essere approvate dalla FINMA per poter operare, cosa che finora era necessario per le banche, ma non per il parabancario. Ottenuta la licenza, vi sarà una supervisione federale continua sulla struttura e l’operato della società».

C.S.: «L’introduzione della LSerFi e della LIsFi si basa sui seguenti obiettivi: rafforzare la protezione degli investitori, fortificare la piazza finanziaria svizzera e creare condizioni comparabili per i fornitori di servizi finanziari. Dal 1° gennaio 2022 tutte le regole di organizzazione e di condotta della LSerFi devono essere rispettate da tutti gli istituti finanziari, compresi i gestori patrimoniali indipendenti i quali, se non dispongono ancora di un’autorizzazione FINMA, devono richiederne una entro la fine del 2022. In totale in Svizzera sono circa 2,100 i gestori patrimoniali che si sono preannunciati presso la FINMA e che, entro il 31.12.2022, dovranno fare richiesta formale per l’ottenimento della licenza».

Quali saranno le ripercussioni di queste nuove misure sull’attività dei gestori patrimoniali?

G.G.: «Queste misure richiedono da parte dei gestori patrimoniali degli investimenti in personale, conoscenze e applicativi informatici. Questo comporta inevitabilmente dei costi supplementari, oltre alla difficoltà oggettiva di trovare personale qualificato in certi ambiti quali la Compliance o il Risk Management. In particolare, a fronte delle nuove regole di condotta, appare evidente la necessità per i gestori patrimoniali di disporre di applicativi informatici adeguati che permettono di automatizzare i diversi processi lavorativi, siano essi di raccolta e trattamento dei dati del cliente, di consegna di documentazione, di esecuzione delle operazioni finanziarie, di analisi del portafoglio e reportistica o di controllo delle attività svolte.
In questo contesto ogni gestore patrimoniale deve verificare se già opera conformemente ai nuovi standard di mercato e regolamentari. Se tale non è il caso, deve valutare se è in grado di adeguarsi ai nuovi standard autonomamente, oppure se è più conveniente appoggiarsi a degli specialisti esterni, che possono fornirgli sia dei tool informatici che un supporto puntuale su determinate tematiche. Se entrambe queste soluzioni appaiono sproporzionate al gestore patrimoniale rispetto alla sua realtà imprenditoriale, non rimane altro da fare che valutare la possibilità di aggregarsi ad altri gestori patrimoniali, a delle piattaforme di gestori patrimoniali o eventualmente anche a delle banche specializzate nella gestione patrimoniale. O in ultima analisi cedere le proprie attività. Questo dovrebbe portare inevitabilmente a un consolidamento dei gestori patrimoniali attivi sul mercato svizzero: meno operatori ma strutture più solide e professionali. Anche se bisogna constatare come a oggi questo consolidamento stia avvenendo più lentamente di quanto pronosticato».

M.V.: «L’autorizzazione FINMA ed il relativo ottenimento della stessa saranno le condizioni minime indispensabili per continuare a svolgere in maniera professionale e seria l’attività di gestione patrimoniale. Le ripercussioni a carico di ogni struttura di gestione saranno notevoli e tutti si vedranno costretti da un lato a rivedere i propri processi interni per adeguare la struttura organizzativa ai nuovi standard e dall’altro a dotarsi di personale altamente qualificato.
Ad esempio, se consideriamo il quadro economico finanziario piuttosto turbolento delle prime settimane del 2022, si intuisce molto facilmente come è diventata di fondamentale attualità in ogni struttura di gestione patrimoniale di una certa grandezza la figura del risk manager, che contribuisce a contrastare le repentine correzioni dei mercati e che è in grado di applicare le opportune strategie per tutelare in modo adeguato i portafogli dei propri clienti.  In quest’ambito solo coloro che saranno dotati di figure idonee al controllo del rischio, grazie al know-how elevato e all’ausilio di strumenti tecnologici evoluti, potranno affrontare con maggiori competenze la volatilità e i rischi dei mercati finanziari. Per questo la scelta di un gestore patrimoniale qualificato diventa fondamentale».

S.W.: «In sostanza, le ripercussioni possono essere riassunte come segue: per l’esercizio della loro attività a titolo professionale, i gestori patrimoniali e i trustee necessitano dell’autorizzazione della FINMA. Una volta ottenuta l’autorizzazione, sottostanno alla vigilanza continua di un organismo di vigilanza».

S.F.: «Ce ne saranno molte. Le più sensibile, per tutti, sarà un aumento dei costi, causato da tutta una serie di nuovi obblighi che devono essere implementati. L’attività di compliance va potenziata, perché i controlli dovranno essere superiori al passato, e curati (e riportati) con maggior dettaglio. Tanto per fare un esempio, tutti i clienti vanno “classificati”, distinguendo tra privati, professionali ed istituzionali; e il loro trattamento va gestito separatamente. È auspicabile che si introduca in azienda la figura del Risk Manager che fino ad ora non esisteva. Dovranno dunque essere controllati con maggior attenzione per esempio quali prodotti si acquistano per quali clienti; se le fasce di oscillazioni dei mandati (asset allocation strategica) vengono rispettate, ed una serie di altre verifiche legate alla gestione del rischio e non solo. Ci sarà inoltre un coefficiente minimo di solidità finanziaria che andrà ovviamente rispettato».

G.P..: «Ogni gestore dovrà adattare le proprie attività e la struttura della società per ottemperare alle nuove leggi. Quindi dovrà implementare processi di lavoro più strutturati e maggiori controlli interni, come pure adottare sistemi informatici più performanti e completi, disporre di più personale qualificato, organizzare una formazione continua e formalizzare maggiormente tutti i processi.
Alle attività di investimento e consulenza ai clienti, si affiancheranno quindi numerose attività di controllo e reportistica: un processo che le banche hanno iniziato molti anni fa e che diverrà una parte importante anche per il settore parabancario. L’implementazione delle nuove disposizioni infonderà maggiore sicurezza e certezza ai clienti e, nel contempo, la piazza finanziaria avrà un ulteriore elemento a sostegno della sua reputazione riconosciuta a livello internazionale. Tutto ciò, inevitabilmente, comporterà più burocrazia e costi».   

C.S.: «Il mercato dei gestori patrimoniali in Svizzera, con i suoi circa 600 miliardi di averi in gestione, pari a circa il 15% del mercato svizzero di Wealth Management, è un settore estremamente importante nel panorama finanziario del nostro Paese. È quindi normale che il regolatore si sia chinato su questo settore equiparando leggi e norme per tutti gli attori della piazza finanziaria svizzera, inclusi i gestori patrimoniali. Infatti, le nuove leggi forniscono alla Svizzera una base normativa consolidata per disciplinare il rapporto tra i clienti e i loro fornitori di servizi finanziari. Ciò regolamenta anche le attività dei gestori patrimoniali e li pone sotto una vigilanza globale, mettendoli su un piano di parità con gli altri istituti finanziari».

Il nuovo quadro normativo avrà delle conseguenze per la clientela e se sì quali?

G.G.: «Il nuovo quadro normativo avrà sicuramente delle conseguenze per la clientela, nondimeno queste variano in modo anche significativo a seconda della tipologia di servizio finanziario sottoscritto dal cliente (consulenza d’investimento o gestione patrimoniale). Per i clienti che già oggi hanno sottoscritto un mandato di gestione patrimoniale, i cambiamenti dovrebbero in pratica essere minimi. Con il mandato di gestione patrimoniale il cliente delega infatti all’intermediario finanziario la gestione e le decisioni d’investimento riguardo al proprio patrimonio.
Per quanto riguarda invece la consulenza d’investimento, le conseguenze sono più rilevanti. Basti pensare che il cliente dovrà qualificarsi come cliente professionale per potere accedere a dei servizi finanziari e a dei prodotti finanziari sofisticati tipici dell’attività di Wealth Management. In caso contrario l’intermediario finanziario potrebbe essere impossibilitato a offrire delle soluzioni compatibili con le aspettative di una clientela sempre più esigente.
Per tutti i clienti il nuovo quadro normativo apporterà più trasparenza, visto come l’intermediario finanziario sarà chiamato a fornire tutta una serie di informazioni al suo cliente, innanzitutto sui suoi servizi e prodotti finanziari. Infine vale la pena sottolineare come la LSerFi obblighi tutti gli intermediari finanziari ad affiliarsi a un organo di mediazione. Questo dovrebbe facilitare al cliente la risoluzione di eventuali controversie con l’intermediario finanziario. Infatti l’organo di mediazione è un organo di informazione e mediazione neutrale e gratuito. La procedura di mediazione è una procedura volontaria e stragiudiziale che promuove la discussione tra le parti. Concretamente, l’organo di mediazione propone una soluzione transattiva non vincolante, che le parti possono decidere se accettare o rifiutare».

M.V.: «Certamente il fatto di rivolgersi alla potenziale clientela disponendo di una organizzazione di alto livello e usufruendo di servizi vigilati ed autorizzati dalla FINMA, accrescerà considerevolmente la qualità dell’offerta. Se consideriamo ad esempio il segmento di clientela maggiormente evoluta, con patrimoni ingenti ed esigenze complesse da soddisfare, riteniamo che la figura del gestore patrimoniale autorizzato FINMA si collochi in una nuova dimensione, assimilabile al ruolo di un Istituto finanziario vero e proprio.
Basti pensare che dovranno essere applicati criteri di profilatura della clientela, fondati sull’esperienza in ambito finanziario e che la consulenza – a dipendenza della classificazione attuata – dovrà avvenire secondo i principi di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti espressamente codificati nella LSerFI. Il tutto ad esclusivo beneficio dei clienti stessi e della salvaguardia dei loro patrimoni. In termini di nuovo business riteniamo che si potranno creare ulteriori opportunità nella misura in cui l’autorizzazione e le nuove norme sono paragonabili alla MIFID II valida nei Paesi europei»

S.W.: «I clienti saranno classificati in tre segmenti: cliente privato, professionale e istituzionale. Ogni segmento comporta un livello di protezione dell’investitore diverso (per esempio un servizio di informazione e di documentazione prima di ricevere dei servizi finanziari dedicati)».

S.F.: «Lo scopo della normativa, il particolare la LSerFi, è la maggior tutela del cliente. In particolare, il cliente privato avrà il massimo grado di protezione in quanto “consumatore”. Non nego che il prospettato aumento dei costi, e quindi la compressione dei margini, potrebbe indurre la piazza ad un aumento generalizzato delle commissioni di gestione».

G.P.: «I clienti saranno resi più edotti e più tutelati sulla gestione del loro patrimonio e i rischi connessi. Inoltre, saranno informati maggiormente sia sull’andamento del loro patrimonio sia su aspetti remunerativi del gestore e della banca, inclusi eventuali conflitti di interessi e commissioni di terzi ricevute in relazione alla gestione del loro patrimonio. Infine, anche per il settore parabancario è stata istituita la figura dell’ombudsman, già esistente per le banche e le assicurazioni, con il compito di mediare soluzioni consensuali tra il cliente e il gestore in caso di contestazioni, prima che vengano intraprese le vie legali a cui il cliente ha comunque il diritto di adire». 

«C.S.: «I clienti beneficiano di uno standard minimo di protezione degli investitori creato in Svizzera (ad es. l’obbligo di informazione dei prestatori di servizi), che deve essere rispettato da tutti gli istituti finanziari, compresi i gestori patrimoniali».

Quali sono i requisiti richiesti ai gestori patrimoniali indipendenti per ottenere l’autorizzazione rilasciata dalla FINMA?

G.G.: «Semplificando il tutto, per potere ottenere un’autorizzazione da parte della FINMA il gestore patrimoniale indipendente deve garantire un’organizzazione adeguata e un’attività irreprensibile. Concretamente, questo comporta per il gestore patrimoniale di:

  • Affiliarsi a un organo di vigilanza riconosciuto dalla FINMA, che sarà poi incaricato della sorveglianza del gestore patrimoniale;
  • Disporre di uno statuto e di un regolamento d’organizzazione;
  • Disporre di un business plan su 3 anni con uno scenario realista, uno ottimista e uno pessimista;
  • Disporre di un budget e di una solidità finanziaria atta a coprire adeguatamente i costi fissi;
  • Avere degli azionisti che garantiscono un’attività irreprensibile;
  • Disporre di una direzione generale con almeno due direttori qualificati, ossia che hanno la formazione, le conoscenze e l’esperienza per svolgere le loro mansioni;
  • Disporre di una separazione tra le funzioni di Gestione (Front), Compliance e Risk Management (a livello di organigramma);
  • Disporre di un responsabile Compliance e Antiriciclaggio;
  • Disporre di tutte le normative interne necessarie a regolamentare le attività svolte e la gestione dei relativi rischi (ad esempio direttiva sulle regole di condotta verso il cliente e il mercato, direttiva antiriciclaggio);
  • Disporre dei contratti necessari (ad esempio mandato di gestione patrimoniale, mandato di consulenza, profilo di rischio);
  • Disporre di contratti di delega in caso di outsourcing delle funzioni».

M.V.: «I requisiti richiesti dalla FINMA per ottemperare alle nuove norme decise dal legislatore, sono principalmente organizzativi e patrimoniali. Ogni singolo gestore dovrà avvalersi della collaborazione di personale adeguatamente qualificato e preparato atto a svolgere ruoli specifici.  Inoltre, a partire da una certa taglia del gestore e a dipendenza di determinati fattori di rischio, l’organizzazione interna dovrà prevedere la separazione delle funzioni in materia di risk management, di compliance e governance in grado di presidiare la complessità del business operato. In questo ambito, per esemplificare il concetto, e spiegare come la FINMA consideri il concetto di rischio, saranno applicati criteri “accresciuti”, qualora la fornitura di servizi si rivolga ad esempio a clientela estera o non residente in Svizzera e si utilizzino strumenti finanziari propri».

S.W.: «I gestori patrimoniali e i trustee devono adempiere vari requisiti finanziari, organizzativi e in materia di personale. In particolare, devono fornire la prova che la loro organizzazione è adeguata e dispongono di sufficienti garanzie finanziarie. Inoltre, le persone preposte all’alta direzione e incaricate della gestione devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile, godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche necessarie alla funzione. Per maggiori informazioni, si può consultare il sito internet».

S.F.: «I requisiti richiesti sono:

  •  Procedure di compliance
  •  Procedure di risk management
  • Formazione professionale adeguata di chi ha contatti con la clientela
  • Formazione continua in ambito AML/PB/ecc….
  • Formazione professionale adeguata per i gestori patrimoniali
  • Cross border activity regolamentata
  • Solidità finanziaria».

G.P..: «La società di gestione deve innanzitutto essere affiliata ad un ombudsman e ad un organo di vigilanza autorizzato svizzero che supervisionerà la società. Inoltre, la società deve avere un’adeguata organizzazione, processi e competenze per gestire l’attività e i rischi, e mezzi finanziari (capitale) adeguati a operare in modo conforme alle leggi. Questa formulazione mostra bene che ogni società, a dipendenza della dimensione, del tipo di clienti e di attività, avrà requisiti differenti che la FINMA, prima di autorizzarla, valuterà se sufficienti per garantire gli standard di legge. Le grandi società dovranno avere capitali superiori e un’organizzazione più ampia dei piccoli gestori. I gestori con clienti provenienti da paesi ad alto rischio o persone esposte politicamente, quindi con rischi superiori di capitali di provenienza illecita, dovranno avere processi più strutturati e personale dedicato alla gestione di questo tipo di rischi».    

C.S.: «Per l’ottenimento della licenza, la FINMA ha giustamente preferito un approccio orientato al rischio piuttosto che applicare il concetto di “one size fits all”. Dossiers di gestori patrimoniali che hanno modelli di business relativamente complessi verranno verificati in maniera più approfondita rispetto a gestori patrimoniali che hanno modelli di business più semplici. In generale si può dire che i gestori patrimoniali devono adattare la loro organizzazione e le loro procedure operative (corporate governance) ai nuovi standard e documentarli. Inoltre, devono aderire a un organismo di vigilanza ed essere controllati da quest’ultimo in modo che possano presentare la domanda di autorizzazione all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA entro la fine dell’anno».

In che misura i nuovi standard rafforzeranno la reputazione e la competitività della piazza finanziaria svizzera?

G.G.: «È indiscutibile che i nuovi standard rafforzeranno la reputazione della piazza finanziaria svizzera e la tutela degli investitori. In effetti, sia le nuove regole di organizzazione che di condotta permetteranno di evitare che ci siano sulla piazza degli intermediari finanziari poco seri che lavorano a scapito dei clienti, a volte compiendo anche truffe clamorose. D’altra parte, la Svizzera era un’anomalia nel panorama finanziario internazionale nella misura in cui non sottoponeva a vigilanza prudenziale i propri gestori patrimoniali indipendenti.
Rafforzando la reputazione della piazza finanziaria svizzera si rafforza automaticamente la sua competitività. Non bisogna tuttavia dimenticare che alla base del successo della nostra piazza finanziaria non c’è solo la stabilità politica e economica della Svizzera, bensì pure una regolamentazione pragmatica, liberale e sussidiaria che ha permesso negli anni a tutti gli operatori di sviluppare uno spirito imprenditoriale secondo a nessuno nell’industria finanziaria. Bisogna dunque stare attenti a non stravolgere questo quadro normativo e perdere la nostra imprenditorialità, in particolare copiando ordinamenti e normative estere di paesi che non sono mai stati capaci di sviluppare una piazza finanziaria degna di nota. Per il momento il legislatore svizzero sembra esserci riuscito. Tuttavia non mancano le pressioni, in particolare internazionali, per cambiare rotta. A questo trend bisogna assolutamente resistere».

M.V.: «Il legislatore ha certamente voluto introdurre nuovi standard per proteggere i risparmiatori ad aumentare il livello dei servizi offerti, non di meno auspicando un rafforzamento della reputazione e della competitività dell’intera piazza finanziaria elvetica. È sufficiente pensare che fino ad ora, nel panorama degli operatori del settore, si poteva condurre la gestione patrimoniale e la relativa consulenza finanziaria rivolgendosi a clientela con patrimoni consistenti, anche mediante una struttura composta da una sola persona, che non disponeva di sostituti e non forniva la garanzia di continuità. Si intuisce facilmente come fosse estremamente elevato il rischio potenziale di minore attenzione ai sistemi di backup e di controllo. La qualità dei servizi e la sicurezza per i clienti saranno pertanto notevolmente migliorate».

S.W.: «L’obiettivo della LSFi è proteggere maggiormente gli investitori e creare standard comparabili per i fornitori di servizi finanziari (comparato agli standard presenti attualmente nell’unione europea). Richiede che i fornitori di servizi finanziari introducano regole di condotta estese e forniscano ai propri clienti informazioni e documenti completi».

S.F.: «Per essere competitiva, una piazza finanziaria deve essere affidabile, ben dimensionata, aver grandi competenze, ed avere una regolamentazione simile alle altre importanti piazze finanziarie mondiali come Singapore, Londra, Hong Kong o New York. I nuovi standard vanno letti in questo senso, per garantire un elevato livello di sicurezza e competenza, a tutto vantaggio e a tutela soprattutto della clientela. Un altro tassello importante che rafforza ancora di più la solidità e affidabilità svizzera che da un lato potrà attrarre nuovi capitali (trend che non si è mai fermato), dall’altro lato si spera potrà permettere (finalmente) di avere accesso ai mercati esteri (non da ultimo l’Italia)».

G.P..: «Non solo le banche ma tutto il settore finanziario, anche parabancario, sarà regolato e sorvegliato a livello nazionale, uno standard necessario per la credibilità internazionale.  Con il processo di consolidamento delle società di gestione (con vari anni ritardo sulle banche), tali società, più grandi, strutturate e con personale più qualificato, diverranno un pilastro importante della piazza finanziaria svizzera, affiancando il settore bancario. La nostra piazza finanziaria, con la sua lunghissima tradizione e di riconosciuta competenza, gode di una ottima reputazione internazionale, non sempre percepita allo stesso modo all’interno dei nostri confini nazionali. La nuova regolamentazione, in linea con gli standard internazionali di protezione dei clienti e di trasparenza, e il rafforzamento del settore finanziario nel suo insieme, non possono che rafforzare la sua reputazione e competitività in Svizzera e all’estero. Nel contesto internazionale, con queste modifiche, le carte in regola per accedere ai mercati dell’Unione Europea, Italia in primis, ora le abbiamo, sta dunque alla politica affinché questo avvenga». 

C.S.: «È innegabile che questi nuovi standard aumenteranno la professionalizzazione della piazza finanziaria. La licenza FINMA è un chiaro “marchio di qualità” che sicuramente verrà apprezzato e ricercato dai clienti e, si spera, verrà accettato e riconosciuto anche a livello internazionale in quanto le nuove norme creano uno standard minimo uniforme di protezione degli investitori per tutti gli istituti finanziari, compresi i gestori patrimoniali indipendenti e gli istituti finanziari esteri che forniscono servizi transfrontalieri in Svizzera».