La Svizzera per varie ragioni storiche ed economiche ha rappresentato un ideale hub per la localizzazione di headquarter e di società holding a capo o lungo la catena partecipativa di gruppi multinazionali, per la collocazione geografica nel cuore dell’Europa, la governance flessibile, la burocrazia snella ed efficiente, nonché per alcuni regimi fiscali di favore. Proprio il regime delle società holding è stato oggetto di alcune recenti pronunce da parte dell’Agenzia delle Entrate, che ne hanno definitivamente eliminato le incertezze legate all’agevolazione fiscale.
Hanno partecipato all’inchiesta:
- Diego Attivissimo (D.A.), Manager servizi fiscali e societari Studio Fiduciario Pagani SA
- Sylvain Pichard (S.P.), Head of Wealth Planning Solution Swiss Hub di BNP Paribas (Suisse) SA
- Sandro Jaeger (S: J.), Manager. Tax Services di Ernst & Young Ltd.
- Riccardo Mandelli (R.M.), Direttore PM Consulenze SA
- Simona Genini (S.G.), Membro CDA Veco Advisory
- Giacomo Galli (G.G.) Managing, Direttore, Head of Tax Advisory di Wullschleger Martinenghi Manzini
- Alessandro Nebuloni (A.N.), Direttore, Multifiduciaria e Consulenza SA
Qual è lo stato attuale dei rapporti tra Italia e Svizzera in merito alla localizzazione delle società holding?
D.A.: «Con l’abrogazione degli statuti fiscali privilegiati di società holding, società di amministrazione e società ausiliarie – in precedenza regolamentati agli art. 91 – 93 della Legge tributaria del Cantone Ticino (LT) – stabilita dall’introduzione della legge federale sulla riforma fiscale e sul finanziamento dell’AVS (RFFA), la Svizzera ha consolidato i rapporti con l’Italia e l’UE eliminando le incertezze del passato legate ai regimi fiscali privilegiati, qualificandosi come giurisdizione cooperativa ai fini fiscali. Le modifiche di cui alla citata legge fiscale RFFA, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2020, hanno, a nostro avviso, rafforzato la piazza economica Svizzera la quale, abbandonando sistemi fiscali ormai obsoleti e controversi, si pone nello scenario europeo come un interlocutore serio ed affidabile pur mantenendo la tipica competitività elvetica».
S.P.: «Con l’entrata in vigore della Legge federale svizzera concernente la Riforma Fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA) il 1° Gennaio 2020, sono stati aboliti diversi statuti fiscali privilegiati quali le società holding, le società in amministrazione e le società ausiliarie. Tali modifiche si inquadrano nella generale tendenza a livello internazionale, nella quale si iscrive anche l’Italia, di fondare la competizione sulle scelte di localizzazione fiscale delle imprese, non più sulla concezione di meccanismi privilegiati, bensì su regole di trasparenza e di sostanza coerenti con i dettami definiti a livelli sopranazionale, OCSE e UE in primis, e su un livello accettabile di imposta sui redditi delle persone giuridiche».
S.J.: «L’approvazione della Riforma fiscale ha consentito alla Svizzera di adottare un pacchetto di misure coerenti con gli standard definiti a livello internazionale (c.d. parametri BEPS) e idoneo a salvaguardare la storica competitività del sistema fiscale elvetico rispetto al panorama internazionale. Un doppio beneficio che non deve essere sottovalutato in un’ottica di attrattività del nostro Paese riguardo la scelta di localizzazione delle holding di gruppi multinazionali esteri.
Nonostante da un punto di vista tecnico il livello di tassazione delle holding sia rimasto molto vantaggioso anche dopo l’abolizione dei regimi fiscali privilegiati, l’approvazione della Riforma fiscale ha permesso alla Svizzera di uscire rafforzata da una fase di lunga contrattazione con le autorità fiscali internazionali sotto un profilo reputazionale e di certezza del diritto. Queste circostanze hanno di fatto avuto un impatto positivo anche nelle relazioni con l’Italia»
R.M.: «Il quadro economico attuale è sempre più caratterizzato da una cooperazione fiscale tra Stati. A tal proposito la Confederazione Elvetica ha partecipato al progetto congiunto OCSE-G20, denominato BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), volto a contrastare le politiche fiscali aggressive attuate dalle imprese al fine di erodere la base imponibile e trasferire gli utili verso giurisdizioni che applicano un’imposizione fiscale minima o addirittura nulla. Il risultato finale di tale cooperazione, pubblicato nel 2015, ha sancito da un lato la necessità di abolire gli statuti fiscali privilegiati al fine di ottenere una compliance agli standard internazionali e dall’altro quella di mantenere la piazza economica svizzera attrattiva per le imprese estere, tra cui anche quelle italiane. Il risultato di tutto ciò è sfociato nell’elaborazione da parte della Svizzera della Riforma Fiscale e Finanziamento dell’AVS (RFFA), la quale ha previsto diverse misure. Di particolare rilievo è l’abolizione, a far data dal 1° gennaio 2020, degli statuti fiscali privilegiati, agevolazione che non era vista di buon grado dall’Amministrazione fiscale italiana e più in generale dai paesi OCSE».
S.G.: «A seguito della pressione internazionale la Svizzera ha abolito dal 1° gennaio 2020 le tassazioni privilegiate, tra cui figurava anche quello delle società holding a livello cantonale (si ricorda che questa rappresentava praticamente una tassazione zero per tutti i redditi non solo quelli da partecipazione a livello cantonale e comunale). Per contro il regime fiscale per l’imposta federale diretta è rimasto invariato nel tempo garantendo lo sgravio dei dividendi con la riduzione per partecipazione. Oggi, tutti e tre i livelli impositivi sono equiparati».
G.G.: «La Svizzera ha fatto i compiti e con la Riforma fiscale e finanziamento dell’AVS (RFFA) ha introdotto in seguito ad accettazione in votazione popolare del 19.05.2019 con effetto dal 01.01.2020 alcune modifiche legislative importanti, come per esempio l’abrogazione delle norme sugli statuti speciali cantonali nella LAID.
Sono venuti a cadere i privilegi fiscali delle società holding, società di amministrazione e società ausiliarie, adattamenti necessari per adeguarsi agli standard internazionali OCSE (progetto BEPS).
Il governo italiano ha sicuramente apprezzato il nostro sforzo da un punto di vista legislativo, ma sul territorio l’informazione non è ancora passata e alcuni studi commercialisti della penisola continuano a parlare di paradiso fiscale, liste nere e società con regime fiscale benefico. Il processo di normalizzazione del rapporto fra i due paesi soffre di una certa inerzia e ci vorrà del tempo prima che tutto sia metabolizzato».
A.N.: «Con l’entrata in vigore della riforma fiscale svizzera e la conseguente abrogazione dei regimi fiscali privilegiati per le società holding, è venuta meno la problematica degli aiuti di Stato addotta dalla Commissione Europea nel 2007 e abbracciata in seguito dall’Agenzia delle Entrate italiana per negare l’esenzione da ritenute alla fonte sui dividendi distribuiti da società italiane a società holding svizzere. Queste ultime, in presenza di determinati presupposti, beneficiavano sino al 2019 di importanti agevolazioni fiscali a livello cantonale e comunale ora cadute a favore di un’imposizione ordinaria. I dividendi erogati dalle società controllate italiane alle proprie controllanti svizzere potranno pertanto beneficiare dell’esenzione da ritenute alla fonte prevista dall’Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE. Ciò ha contribuito ad aumentare il consenso a livello internazionale (in particolare OCSE e UE) e a creare un contesto più certo nei rapporti tra Italia e Svizzera, comportando delle conseguenze fiscali e finanziarie interessanti per gli attori coinvolti».
In particolare, quali aspetti fiscali vengono modificati in conseguenza dell’entrata in vigore della Riforma fiscale svizzera?
D.A.: «Sul fronte elvetico la riforma abolisce, come testé menzionato, i regimi fiscali privilegiati introducendo nuovi interessanti strumenti di ottimizzazione fiscale in particolare per le società innovative, quali ad esempio il patent box, che permette una sensibile riduzione del carico fiscale sui ricavi da sfruttamento di brevetti o proprietà intellettuali. Sul fronte italiano questa riforma ha permesso di applicare l’esenzione da ritenute alla fonte sulle distribuzioni di dividendi in uscita corrisposti da una società italiana alla propria controllante residente in Svizzera, ossia la cosiddetta madre-figlia, nel rispetto dell’accordo Comunità Europea-Svizzera».
S.P.: «La riforma ha innanzitutto abrogato le norme applicabili alle società con statuto speciale cantonale. Tale misura nasce dalla necessità di allineare la normativa fiscale svizzera alle mutazioni in ambito internazionale volte ad evitare fenomeni di profit shifting. Le riflessioni sul minimum tax rate unico a livello globale e sulla base imponibile unica a livello europeo ne sono un esempio. Al contempo, al fine di garantire l’attrattività della Svizzera in un contesto economico sempre più marcato dallo sviluppo tecnologico e digitale, risultato ancora più evidente durante la pandemia, sono state introdotte nuove misure fiscali, miranti a promuovere l’innovazione e la ricerca e sviluppo in loco, con l’approvazione del nuovo patent box».
S.J.: «La prima diretta conseguenza dell’approvazione della Riforma è stata l’abolizione dei regimi di tassazione privilegiata sia a livello federale sia a livello cantonale. Tale provvedimento, fortemente richiesto a livello OCSE e UE, è stato compensato con l’introduzione di nuove misure volte a incentivare l’attrattività del sistema fiscale elvetico. A titolo esemplificativo, è stata prevista una generale riduzione delle aliquote per le persone giuridiche, l’introduzione di incentivi in ambito di ricerca e sviluppo e la possibilità di dichiarare le riserve occulte in neutralità fiscale. L’effetto combinato di queste disposizioni ha l’obiettivo di riequilibrare la pressione fiscale tra le società ormai “ex-privilegiate” e quelle assoggettate a tassazione ordinaria, garantendo al tempo stesso un livello di imposizione tale per cui la competitività del nostro sistema fiscale non venga compromesso».
R.M.: «Sono stati aboliti i privilegi cantonali (statuto di Holding, Branch Finanziaria, società di amministrazione etc.) e conseguentemente tutte le società divengono ordinariamente imponibili, si ha inoltre la possibilità di dichiarare le riserve occulte al momento del trasferimento della sede da o per l’estero».
S.G.: «L’Amministrazione finanziaria italiana con risoluzione n. 93 del 10 maggio 2007, per quanto atteneva la condizione soggettiva posta dall’art. 15 della fiscalità sul risparmio, aveva negato l’applicazione della norma nei confronti delle holding svizzere in quanto le stesse erano beneficiarie di esenzione ad almeno uno dei tre livelli. Prima dell’abolizione del regime privilegiato delle holding l’Agenzia delle entrate si era già espressa con risposta ad interpello nr. 57 del 15 febbraio 2019 e aveva evidenziato che, in presenza di una rinuncia ad uno statuto holding e alla conferma dell’amministrazione fiscale svizzera sull’applicazione della tassazione ordinaria nei confronti della società madre, alla società figlia italiana era applicabile la normativa che ne esentava l’imposizione alla fonte del dividendo in uscita. A questa conclusione si giungeva ricordando che la riduzione per partecipazione svizzera è da considerare al pari del regime italiano della cosiddetta “partecipation exemption”. Lo stesso (regime di riduzione per partecipazione), pertanto, è da non considerare un regime fiscale di favore.
Per quanto attiene i rapporti all’interno dell’UE era in vigore dal 1° luglio 2005 l’Accordo sulla fiscalità del risparmio, il cui art. 15 stabiliva misure equivalenti alla Direttiva europea “Madre-figlia”, segnatamente l’esenzione delle ritenute/imposte alla fonte sui dividendi. Successivamente l’art. 9 dell’Accordo tra l’UE e la Svizzera sullo scambio d’informazioni, ripropone la medesima disciplina dell’art. 15 appena citato. Le condizioni d’applicazioni di questa normativa sono la detenzione almeno del 25% del capitale della società figlia per un minimo di 2 anni, la residenza fiscale negli Stati di appartenenza e entrambe le società devono essere assoggettate alle imposte dirette in modo ordinario (senza beneficiare di nessuna esenzione).
A seguito dell’abolizione del regime cantonale privilegiato per le holding, l’Agenzia delle entrate, con risposta nr. 135 del 2 marzo 2021, ha confermato la soluzione di cui al precedente interpello, per tutte le holding, a far tempo dal 1° gennaio 2020, in quanto da tale termine tutte le società holding svizzere non godono più del regime agevolato previsto dalla normativa fiscale svizzera. L’Agenzia delle entrate ha quindi ritenuto applicabile l’art. 9 dell’Accordo sullo scambio d’informazioni, ai dividendi che la controllata italiana distribuisce ad una controllante svizzera nel 2020, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni previste e di cui si è detto».
G.G.: «Come detto, sono venuti a cadere i privilegi fiscali delle società holding, società di amministrazione e società ausiliarie e per compensare gli svantaggi, come per esempio il passaggio a regime di tassazione ordinaria o la maggior esposizione alla concorrenza internazionale e intercantonale, si sono pensate soluzioni alternative, come la diminuzione delle aliquote fiscali, l’introduzione dei patent box, la super deduzione per spese di ricerca e sviluppo, la deduzione dell’interesse figurativo sul capitale proprio.
Per controbilanciare le perdite di gettito fiscale è inoltre stata aumenta l’imposizione dei dividendi da partecipazioni qualificate (a livello federale lo sgravio è stato portato al 30%, percentuale già valida in questa misura a livello cantonale dal 2018), oppure sono stati pensati due moltiplicatori d’imposta Comunali differenziati per persone fisiche e giuridiche. Sono inoltre state necessarie alcune modifiche dei rapporti tra Confederazione e Cantoni, poiché è stata modificata la quota IFD destinata ai Cantoni ed è stata rivista la perequazione finanziaria.
Il Canton Ticino ha fatto dei primi decisi passi in ambito di fiscalità delle persone fisiche, per esempio con la riduzione del coefficiente d’imposta cantonale al 97% (precedentemente 100%) e l’introduzione di nuove aliquote relative all’imposta cantonale sulla sostanza, con sgravi sui redditi e sulla sostanza che riguardano brevetti o diritti analoghi così come una deduzione maggiorata inerente le spese di ricerca e sviluppo. Occorre ora velocizzare il processo di miglioramento della fiscalità attuando altre importanti misure incisive».
A.N.: «Le nuove disposizioni risulteranno molto attrattive per le società italiane e, più in generale, estere, in quanto permetteranno la collocazione in Svizzera di attività ad elevato valore aggiunto e a forte concentrazione di capitali intellettuali e finanziari, realizzando al contempo un significativo vantaggio sia rispetto alla fiscalità italiana che rispetto alla fiscalità di altri Stati e garantendo un maggior riconoscimento a livello internazionale delle norme in vigore a livello svizzero»
In che misura e in quale modo le nuove disposizioni applicate potranno risultare attrattive nei confronti di società italiane?
D.A.: «A nostro avviso, con la riforma RFFA, la Svizzera ha la possibilità di accrescere la sua attrattività economica e di investimento in particolare per quelle società ad alto valore aggiunto che desiderano delocalizzare nel nostro paese attività innovative o di ricerca e sviluppo (R&S). Infatti queste realtà possono ora beneficiare di nuovi ed interessanti sgravi fiscali per investimenti R&S e per lo sfruttamento di brevetti, che si aggiungono agli strumenti di incentivo cantonali e federali per le società innovative. In questo contesto segnaliamo il già citato patent box, che permette una defiscalizzazione degli utili da brevetti sino ad un massimo del 90%, al quale si affianca la così detta “super-deduzione” che permette una detrazione aggiuntiva sino al 50% delle spese sostenute in ambito R&S. Ma anche sul fronte delle imposte dirette la nuova riforma ha indotto i Cantoni a migliorare la loro competitività mediante la riduzione delle aliquote fiscali sulle imposte sull’utile (valida per tutte le imprese con sede in Svizzera) come effetto dalla soppressione dei regime fiscali privilegiati. Ci teniamo tuttavia a segnalare che in tema di concorrenzialità, il nostro Paese non dispone unicamente di una fiscalità efficiente ma ha ben altri fattori che sono sempre più considerati dall’investitore per le sue scelte di investimento o delocalizzazione. Basti pensare alla stabilità politica, alla qualità dei servizi finanziari, alla sicurezza del Paese nonché all’efficienza dell’intero apparato di servizi elvetico che si è dimostrato performante anche durante la recente crisi pandemica che ha inciso significativamente l’economia dell’intero pianeta».
S.P.: «Alla luce di alcuni disposti recenti della normativa fiscale italiana, un esempio fra tutti la Risposta all’interpello n 57/E del 15/02/2019 dell’Agenzia delle Entrate, si evince che la riforma svizzera rispetta i disposti della normativa italiana. In effetti nella risposta all’interpello l’Agenzia aveva definito, tra le altre, quale conditio sine qua non per beneficiare dell’esenzione dell’imposta sui dividendi corrisposti dalla controllata italiana alla controllante svizzera, la rinuncia della società controllante alle agevolazioni previste per la Holding Svizzera e conseguente assoggettamento alle imposte cantonali, municipali e federali».
S.J.: «Allo stato attuale non è possibile valutare le conseguenze che ne deriveranno né a livello federale né tantomeno a livello cantonale. La repentina evoluzione dell’attuale contesto internazionale non permette di fare valutazioni nel medio-lungo periodo.
Vi sono tuttavia delle peculiarità del nostro sistema fiscale che sono particolarmente favorevoli per le società holding. A titolo esemplificativo, sotto un profilo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), la Svizzera consente in linea di principio alle società holding di assoggettarsi all’IVA e di dedurre l’imposta precedente sui costi relativi all’acquisto, la detenzione e l’alienazione di partecipazioni nonché per oneri relativi alle ristrutturazioni aziendali. Tale possibilità non è generalmente contemplata dalle legislazioni di molti Paesi esteri».
R.M.: «In primis possiamo dire che con l’abolizione delle società a statuto speciale e con l’abrogazione dell’art.28 della legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, non vi sono più ostacoli all’applicazione dell’art. 9 dell’accordo fra Svizzera e UE sullo scambio automatico di informazioni finanziarie, ovvero dal 1°gennaio 2020, sotto certe condizioni, i dividendi distribuiti (prescindendo dall’anno di formazione) dalle società figlie italiane alle società madri svizzere non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato di origine, come anche confermato dall’AdE italiana in una recente risposta a interpello nr. 135/2021. Sottolineiamo però che resta ferma l’applicabilità della clausola antielusiva e pertanto è possibile che l’autorità fiscale italiana adotti caso per caso i criteri interpretativi fatti propri dalla giurisprudenza. Altra previsione particolarmente interessante è rappresentata dalla progressiva diminuzione delle imposte ordinarie sull’utile delle società di capitali e cooperative che si assesterà nel 2025 in Ticino a circa il 16% dell’utile. Questo livello di aliquota, sancito internamente, trova anche riscontro in ambito di discussione internazionale come dimostra il recente accordo sulla global minimum tax. Anche le spese di ricerca e sviluppo rientrano nel progetto di rilancio della piazza economica svizzera. Sono stabilite agevolazioni fiscali che prevedono una superdeduzione (sino al 150% del costo) dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalle imprese nonché un’imposizione ridotta dei redditi derivanti da brevetti e diritti analoghi già registrati alla data della richiesta del patent box».
S.G.: «A seguito dell’abolizione dei regimi fiscali privilegiati, è importante sottolineare che il beneficio dell’esenzione da ritenuta sui dividendi in uscita si applica in Italia (quale paese della società figlia) a tutte le distribuzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2020 e ciò anche a prescindere dell’anno di formazione degli utili. Ciò sta a significare che oggi la distribuzione di dividendi dalla controllata italiana alla controllante svizzera avviene in esenzione anche per le vecchie riserve».
G.G.: «Stiamo parlando di misure valide dal 2020 che possono comunque essere superate velocemente nel corso del tempo.
Si pensi per esempio alla riunione dei G7 tenutasi a Londra a inizio giugno 2021 dove gli Stati partecipanti hanno segnalato di voler introdurre un nuovo regime fiscale per le grandi società internazionali. Volendo evitare che il carico fiscale venga ridotto eccessivamente semplicemente spostando la sede statutaria in un paese vantaggioso, si propone di introdurre a livello di paesi OCSE un’imposta minima sugli utili aziendali, per esempio al 15%, inizialmente solo per imprese con una cifra d’affari superiore a 750 milioni di Euro. In Svizzera questo significherebbe che 18 Cantoni dovrebbero aumentare l’onere fiscale annullando parte del loro vantaggio competitivo. Le misure di carattere fiscale hanno sicuramente influsso sulla mobilità delle aziende, ma siccome la fiscalità è in continua evoluzione si può ritenere che non ci sia sempre un’immediata reazione».
A.N.: «Per ridurre il rischio che il significativo gettito fiscale derivante dalle società con statuto speciale cantonale, unitamente al relativo indotto, venisse perso a favore di altri Stati, con la riforma fiscale svizzera sono state adottate delle misure a garanzia di un’elevata attrattività fiscale e competitività per la piazza imprenditoriale.
In particolare, oltre a prevedere delle disposizioni transitorie per attenuare l’impatto dell’abolizione dei regimi privilegiati, sono state introdotte nuove misure agevolative quali il patent box, le deduzioni ulteriori per attività di ricerca e sviluppo o autofinanziamento, la riduzione delle imposte sul capitale per investimenti in attività finanziarie o immateriali, e le agevolazioni fiscali alle imprese che si trasferiscono dall’estero. Si è inoltre assistito ad una generalizzata e importante riduzione delle aliquote fiscali applicabili a livello cantonale e comunale per le persone giuridiche».
Quale altre misure ritiene sia necessario regolamentare al più presto per definire i rapporti tra i due Paesi?
D.A.: «Pensiamo che la Svizzera abbia già fatto significativi passi avanti in questo decennio per armonizzare la propria fiscalità ed adeguarsi al diritto fiscale europeo, oltre alla citata riforma RFFA ricordiamo che abbiamo aderito allo scambio automatico di informazioni che ha di fatto annullato il segreto bancario elvetico per i cittadini stranieri. Con l’Italia in particolare, é stato negoziato un nuovo accordo sulla fiscalità dei frontalieri che ha però necessitato di lunghi anni di trattative per essere confermato dai due Stati, a testimonianza della difficoltà talvolta politica di voler raggiungere un accordo. Orbene alla luce di questi importanti cambiamenti elvetici, sarebbe oggi auspicabile, a nostro giudizio, che l’Italia riconosca il cambiamento dei tempi e la collocazione della Svizzera nei paesi virtuosi, ad esempio nel caso del trasferimento di residenza in Svizzera dei suoi cittadini, oppure la regolamentazione bilaterale che permetta agli operatori finanziari elvetici di poter offrire i loro servizi in Italia. Sarebbe un bel riconoscimento ed un importante passo avanti per le relazioni dei due Stati che potrebbero confrontarsi e cooperare alla pari».
S.P.: «Già da qualche tempo, a partire dalla Roadmap del 23/02/2015, i due Paesi hanno deciso di intraprendere un percorso volto a regolamentare diversi aspetti delle loro relazioni e a migliorare la trasparenza finanziaria. Ricordiamo tra gli altri la recente firma nel dicembre scorso dell’Accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri e del Protocollo che modifica la Convenzione contro le doppie imposizioni. Ma ancora molto resta da fare, in particolare con riferimento alla regolamentazione bilaterale dell’accesso ai mercati finanziari per gli operatori elvetici. Nel frattempo, molti operatori finanziari continuano a offrire i loro servizi nell’attuale quadro normativo. É il caso di BNP Paribas Wealth Management a Lugano che, oltre all’offerta di servizi di finanziamento e di gestione della tesoreria a società Holding, offre servizi specifici rivolti alla clientela imprenditoriale e istituzionale. Fra gli altri, va sicuramente menzionato il servizio di Wealth Planning Solutions, all’interno dell’Hub internazionale di BNP Paribas Wealth Management in Svizzera. Un servizio ad alto valore aggiunto, composto da professionisti internazionali, capace di analizzare problematiche di pianificazione patrimoniale, corporate e family governance ad ampio raggio».
S.J.: «Nel panorama post-Covid sono emersi alcuni temi che necessitano una regolamentazione puntuale. Un esempio su tutti è quello legato al c.d. home-office e al corollario di nuove problematiche fiscali che ne scaturiscono: residenza fiscale, definizione di stabilimento d’impresa, allocazione dei profitti a livello internazionale, tassazione dei redditi di lavoro dipendente e contributi sociali, solo per citarne alcuni.
Un altro argomento che dovrebbe essere affrontato è la revisione dell’attuale Convenzione contro le doppie imposizioni (CDI). Il tema non è limitato solo alla “nota” questione del regime fiscale applicabile ai frontalieri. Sarebbe piuttosto auspicabile un generale aggiornamento delle disposizioni CDI alla luce delle nuove necessità legate alla digitalizzazione e all’internazionalizzazione delle imprese».
R.M.: «È importante continuare con gli sforzi da parte della Confederazione affinché la Svizzera sia cancellata dalla black list persone fisiche italiana in tema di trasferimento di residenza, in quanto questa situazione non solo pone l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente ma rappresenta anche uno svantaggio competitivo per banche e imprese».
S.G.: «Con riferimento alle tematiche che si potrebbero affrontare per rendere ancora più efficienti ed efficaci i rapporti economici tra le due nazioni ne citiamoalcune:
- semplificazione relativamente all’imposta preventiva svizzera sui dividendi in uscita verso soci persone fisiche non residenti: nel caso specifico, ovvero socio persona fisica residente in Italia, la società holding svizzera applica/trattiene l’imposta preventiva del 35% sui dividendi distribuiti e non anche la ritenuta convenzionale del 15% (nemmeno a fronte di richiesta da parte del socio persona fisica) lasciando poi in capo al socio italiano l’onere di doversi attivare per chiedere il rimborso del differenziale (ovvero del 20%);
- razionalizzazione della tematica italiana relativa alla c.d. tassazione con riferimento al “lordo” o “netto” frontiera (tematica che scaturisce con riferimento all’ipotesi di doppia imposizione e che cerca parzialmente di porre rimedio a tale antieconomicità ovvero all’impossibilità di recuperare le ritenute estere convenzionali essendo il dividendo tassato con ritenuta alla fonte/imposta sostitutiva del 26%)».
G.G.: «Personalmente ritengo che i tentativi di regolamentare i rapporti tra i due paesi spesso non portano a risultati soddisfacenti, perché da parte Italiana le nostre richieste non vengono prese sul serio. Si pensi alla Road map del 2015 che prevedeva nel giro di 4 mesi un accordo sui frontalieri che di fatto è arrivato anni dopo, oppure al tema della reciprocità fiscale o lo stralcio dalle black list.
Piuttosto di subire in modo frustrante un processo di regolamentazione a cavallo della frontiera, è più importante lavorare per rendere il nostro paese competitivo, continuando a far leva sulle nostre capacità e doti.
La fiscalità aziendale è sicuramente un tema importante, ma non è l’unico. Se si spostano delle persone da un paese all’altro è importante la fiscalità delle persone fisiche, come pure la qualità della vita e il livello dei salari. Ai lavoratori dipendenti frontalieri interessano relativamente poco le aliquote delle persone giuridiche, perché ragionano piuttosto sul livello del proprio salario netto o la qualità delle infrastrutture come per esempio vie di comunicazione efficienti. Per coloro che si trasferiscono ad abitare in Ticino è soprattutto importante il livello di sicurezza, la qualità delle scuole, ospedali e strutture per il tempo libero. Invece di subire il rapporto con l’Italia, dovremmo quindi concentrarci su quello che possiamo fare per essere migliori».
A.N.: «La fiscalità non è o, meglio, non dovrebbe essere la motivazione principale delle scelte imprenditoriali; per questo motivo, benché le agevolazioni fiscali costituiscano un importante elemento da considerare per la pianificazione internazionale, altri aspetti quali l’attrattività in ambito di innovazione, tecnologie e valorizzazione del territorio rivestono un ruolo molto più importante: questi temi saranno centrali per lo sviluppo economico futuro ed è pertanto su di essi che si giocherà la partita più importante. In questo scenario, Svizzera e Italia dovranno cercare di collaborare per definire e rendere disponibile agli imprenditori un contesto favorevole alle nuove iniziative, da un lato garantendo la presenza di istituzioni e infrastrutture di supporto adeguate ed efficienti, e dall’altro favorendo la cooperazione per creare dei centri di eccellenza che sappiano sfruttare le peculiarità e il valore aggiunto specifici dei due Stati».