Quante persone sono attive nei Consigli di fondazione in Svizzera?
«Secondo il «Rapporto sulle Fondazioni svizzere 2019» a cura del CEPS-Centre of Philanthropy Studies dell’università di Basilea, di swissfoundations e del Zentrum für Stiftungsrecht dell’università di Zurigo, a fine 2018 nelle 13.169 fondazioni di pubblica utilità della Svizzera erano attivi 62.102 Consiglieri, per un totale di 69.490 mandati. Circa il 2% di queste personalità ricopre contemporaneamente tre o più mandati».
Quanti Consiglieri di fondazione sono donne?
«Il rapporto già citato indica che solo il 28% dei Consiglieri di fondazione sono donne. Possiamo aggiungere che le donne Presidenti di un Consiglio di fondazione sono il 20,4%. La disparità di genere varia a seconda dei diversi campi di attività delle fondazioni: ad esempio, la percentuale di donne nelle fondazioni attive nei servizi sociali (32,5%) è superiore a quella delle fondazioni che operano prevalentemente in istruzione e ricerca (25,4%)».
Perché un numero così alto di Consiglieri di fondazione?
«Il numero è allineato al volume delle fondazioni svizzere che, come abbiamo visto, superano le 13mila unità. Esistono poi fattori aggiuntivi, come la lunga tradizione filantropica svizzera, che affonda le radici addirittura nel 1354 con l’istituzione della sua prima fondazione a sostegno del Berner Insespital. Possiamo dire che fin da allora la Svizzera ha consolidato nei secoli il suo ruolo di Paese di riferimento per il mondo delle fondazioni che, a tutt’oggi, restituiscono un’immagine molto positiva, prestigiosa. D’altra parte sono molteplici le persone che, accanto alla propria professione intendono impegnarsi in prima persona in progetti a favore della società civile e, se pensiamo alla terza età, la possibilità di esercitare le proprie competenze impegnandosi fattivamente in una fondazione una volta conclusa la propria carriera, questo risponde anche a un’esigenza di coesione sociale».
Quali sono le principali responsabilità di un Consigliere di fondazione?
«La responsabilità degli organi della fondazione e, in particolare del Consiglio di fondazione, è definita dall’articolo 55 del Codice civile svizzero. “Il Codice prevede che il Consiglio di fondazione debba risarcire i danni causati da una violazione dei suoi doveri. Se questa stessa violazione è stata compiuta da un delegato legittimo, il Consiglio deve dimostrare di aver accuratamente selezionato, istruito e controllato il delegato. Un aspetto rilevante della disciplina è la responsabilità solidale del Consigliere di fondazione. Se un Consigliere provoca direttamente un danno alla fondazione assumendo un comportamento che viola le consuete regole di buona diligenza, risponde con il suo patrimonio personale. La prescrizione, in questo caso, avviene trascorsi 10 anni (art. 127 OR). Molti Consiglieri di fondazione non sono consapevoli delle proprie responsabilità e non si assicurano, una prassi che è invece è consigliabile soprattutto se la fondazione dispone di un ingente patrimonio e le responsabilità, pertanto, sono di ordine equivalente. Il beneficiario delle erogazioni della fondazione, inoltre, può rivolgersi all’autorità di Vigilanza per un risarcimento qualora il patrimonio della stessa sia gestito in modo incongruo e questo causi una perdita finanziaria indiretta allo stesso”». (Fonte:https://blog.startups.ch/die-haftung-der-stiftungsorgane/).
Come si reclutano i Consiglieri di fondazione?
«A livello teorico la selezione dei membri del Consiglio di fondazione dovrebbe richiedere un processo di selezione selezione rigoroso e strutturato, infatti la scelta dei Consiglieri è di fondamentale importanza, perché influenza il posizionamento strategico della fondazione e la sua capacità di crescere nel tempo. Il noto giurista basilese Roman Baumant Lorrant ricorda sulle pagine di “Philanthropie Aktuell” (Nr 3 2019) che il profilo professionale dei Consiglieri dovrebbe essere allineato al reale fabbisogno della fondazione, per garantire il buon andamento dei progetti e il loro piano di sviluppo futuro. Competenze e conoscenze specifiche, reti e personalità dei singoli candidati dovrebbero essere valutate adottando un vero e proprio processo di selezione. Nella prassi, tuttavia, in Svizzera non poche fondazioni eleggono i loro membri senza un processo mirato, ma semplicemente sulla base di una serie di riflessioni di una o più persone del Consiglio di fondazione, generalmente del Presidente e/o fondatore. La scelta del Consigliere è tipicamente fondata su un contatto personale e il reclutamento avviene sovente con una semplice telefonata».
Quali sono i profili che non devono mancare?
«Esattamente come nei consigli di amministrazione di altra tipologia, anche per le fondazioni vale la regola che un buon mix di competenze, genere, età e conoscenze renda il Consiglio equilibrato e creativo. Inoltre, bisogna considerare che la Fondazione è anche un patrimonio, per questo è importante che vi siano al suo interno personalità che siano in grado di interloquire con le banche e definire una politica di investimenti che rappresenti un equilibrio ottimale fra rischi e utili da distribuire ai soggetti richiedenti. Per quanto riguarda le competenze specifiche di settore, la fondazione potrà scegliere se disporre di queste competenze all’interno del suo Consiglio di fondazione e/o ricorrere a un Comitato scientifico. Anche la disponibilità di tempo è importante. Lavorare in un Consiglio di fondazione è per lo più un’attività di volontariato, ma questo non significa che non sia un impegno che richieda tempo e dedizione».
Come funziona la questione dell’onorario?
«I risultati di uno studio sul tema condotto dal VMI dell’università di Friburgo mostrano una realtà molto variegata risultante dall’eterogeneità intrinseca del settore. Pensiamo, per esempio, alla natura strategica – ci sono fondazioni operative, erogative, miste – oppure al grado di solidità finanziaria e di liquidità, o ancora alle dimensioni dello staff e al raggio di azione dei progetti. I Consiglieri di fondazione operano in contesti molto differenziati e questo costituisce un fattore di rallentamento nell’armonizzazione degli onorari. Al momento, circa il 40% delle fondazioni svizzere rinuncia a qualsiasi forma di remunerazione per i propri membri di Consiglio, mentre il restante 60% prevede forme di remunerazione che vanno da rimborsi delle spese sostenute ai gettoni di presenza, da contributi forfettari a canoni mensili. In quasi la totalità dei casi, questi compensi sono moderati e ben al di sotto dei tassi di remunerazione di mercato per servizi comparabili».
È una tendenza che deve cambiare?
«Ancora oggi esistono deficit molto evidenti nell’ambito della formalizzazione e della trasparenza sugli onorari dei Consiglieri di fondazione. Lo studio già citato del VMI ricorda che poco meno del 70% delle fondazioni non dispone di un Regolamento sugli onorari, un documento che costituirebbe un presupposto fondamentale per una politica uniforme e trasparente in materia di tassazione. In questo senso abbiamo urgenza di recuperare un ritardo significativo. Considerando poi le aspettative che la società civile ripone nell’operato dei Consigli di fondazione, è inevitabile che il lavoro dei Consiglieri debba essere remunerato in modo più adeguato rispetto al patrimonio della fondazione e, soprattutto, rispetto ai compiti e alle responsabilità che essi si assumono. Il mero rimborso spese, quando previsto, appare insufficiente. Nella prassi, la tendenza a una “assenza di remunerazone o sotto-remunerazione” dei Consiglieri non risponde a una resistenza da parte dell’autorità di vigilanza; piuttosto, per alcune amministrazioni persiste ancora il dogma del volontariato come condizione sine qua non le fondazioni di pubblica utilità godono dell’esenzione fiscale. Relativamente a questo specifico punto molti suggerimenti significativi sono parte degli interessanti articoli di Christoph Degen e di Roman Baumann-Lorant in materia che sono scaricabili fra gli altri dal sito di profonds-Associazione mantello delle fondazioni svizzere di pubblica utilità (https://www.profonds.org/publikationen/artikel-profonds/)»
Per quanto tempo un Consigliere di fondazione può esercitare la sua funzione?
«Teoricamente, ad vitam. La durata di un mandato influenza naturalmente l’equilibrio di un Consiglio: può rappresentare un valore aggiunto notevole affidarsi per molti anni a uno stesso Consigliere, che diviene così molto esperto sui temi e le attività della fondazione. Tuttavia, ritengo strategico optare sempre per un ricambio generazionale. A mio parere, la successione delle cariche dovrebbe essere pianificata in mandati della durata di cinque o sette anni al massimo. I Consiglieri di fondazione rappresentano la risorsa pivotale attraverso cui il settore della filantropia si sviluppa: orientano le strategie, operano le scelte e si impegnano affinché la loro fondazione persegua lo scopo e perduri nel tempo. L’affinamento delle loro competenze, una maggiore soddisfazione proveniente da un’equa remunerazione del lavoro svolto, un turn-over delle cariche che favorisca il dialogo intergenerazionale e un migliore equilibrio di genere, sono i temi che richiedono una rinnovata attenzione. Perché sono proprio i Consiglieri di fondazione a guidare il cambiamento là dove tutti noi lo immaginiamo e lo desideriamo: sono loro a dare slancio alla filantropia e a portarla là dove le sue azioni portano innovazione e benefici sostanziali per la società civile».