Di Andrea Sirotti Gaudenzi

Avvocato e docente universitario – Responsabile scientifico di ADISI

 

In passato è accaduto che un celebre uomo di cultura recentemente scomparso abbia cercato di affermare una sorta di «diritto all’oblio» limitato ad alcuni episodi della propria giovinezza, quando l’adesione alla Repubblica di Salò, se oggetto di approfondimento da parte dei media, ne avrebbe offuscato il ruolo di icona dell’estrema sinistra.

Ancora, si è registrata la domanda formulata da parte di un ex terrorista che chiedeva la rimozione dal web di alcuni articoli, in cui erano riportati gravi fatti di cronaca di cui era stato protagonista negli «anni di piombo». Non infrequenti, poi, sono i casi in cui avvenenti attrici di filmetti di «serie b», scoperte dal teatro, abbiano invocato il «diritto all’oblio», per cercare di far dimenticare al pubblico le proprie origini e per ricostruire una nuova e diversa identità artistica. Tuttavia, come indicato di recente dal Garante italiano per la protezione dei dati personali, «la storia non si cancella». E, quindi, quell’espressione («diritto all’oblio», per l’appunto) di cui tanti parlano sembra essere qualcosa di diverso dalle aspettative generali.

Neppure, è bene dirlo, quello che oramai comunemente e diffusamente viene chiamato «diritto all’oblio» avrebbe probabilmente consentito di salvare la sventurata ragazza napoletana che si era resa protagonista, in larga parte suo malgrado, della diffusione incontrollata di video hard che la coinvolgevano, perché, come si sa, non è la semplice rimozione di risultati dai motori di ricerca che permetta di far cessare – una volta per tutte – la circolazione di notizie.

 

Cos’è il «diritto all’oblio»?

Non è semplice dare una risposta all’interrogativo. A dire il vero, neppure è così facile dire se esistesse realmente un «diritto all’oblio» sino a qualche tempo fa, dato che solo il recente regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi membri a partire dal 25 maggio 2018) ha dato espresso riconoscimento al «diritto alla cancellazione», facendo riferimento al «diritto all’oblio» sin nelle proprie premesse. Infatti, all’art. 17, il regolamento prevede che:

a) l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e 

b) il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare sempre senza ingiustificato ritardo i dati personali.

La norma prevede che la cancellazione debba avvenire in presenza di alcune condizioni (ad esempio, se i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, oppure se l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento). 

 

La giurisprudenza italiana

La Corte di Cassazione, sin dal 2012, ha ritenuto che si dovesse riconoscere al soggetto a cui appartenessero i dati oggetto di trattamento un «diritto all’oblio», inteso come il «controllo a tutela della propria immagine sociale» (Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525), riconducendo questo diritto all’ambito della tutela dei dati personali e al diritto all’identità personale. 

Il Tribunale di Milano, in un provvedimento del 26 aprile 2013, ha evidenziato che il d. lgs. n. 196/2003 («codice della privacy») avrebbe permesso l’introduzione di un «sistema informato al prioritario rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità della persona, e, in particolare della riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali nonché all’identità personale o morale del soggetto». Anche il Tribunale di Roma, con decisione del 3 dicembre 2015, ha ritenuto il «diritto all’oblio» una sorta di «espressione del diritto alla riservatezza (privacy) e del legittimo interesse di ciascuno a non rimanere indeterminatamente esposto ad una rappresentazione non più attuale della propria persona derivante dalla reiterata pubblicazione di una notizia (…), con pregiudizio alla propria reputazione e riservatezza». 

Il bilanciamento tra opposte esigenze è alla base di un importante provvedimentoe della Cassazione italiana, che, analizzando i rapporti tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza, ha affermato che il diritto all’oblio troverebbe limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla diffusione di dati (Cass. civ., sez. I, 26 giugno 2013, n. 16111). 

Alle stesse conclusioni è giunta più recentemente la Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella celebre decisione della primavera del 2014 (Corte Giust., 13 maggio 2014, causa C-131/12), che viene da molti indicata come la base giuridica della disciplina del «diritto all’oblio». 

La sentenza ha avuto il merito di chiarire che il gestore di un motore di ricerca come Google è obbligato a eliminare – dall’elenco di risultati apparsi a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona – i collegamenti ipertestuali diretti verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni, anche quando la loro pubblicazione su tali pagine sia di per sé lecita. La Corte di Giustizia ha ritenuto indispensabile un bilanciamento, da una parte, tra il diritto alla libertà di informazione e il diritto alla libertà di espressione e, dall’altra, il diritto all’identità personale. Ogni qual volta, tuttavia, la notizia o l’informazione pubblicata in rete non possa essere ritenuta di interesse pubblico (o sia ingiustificatamente lesiva) dev’essere eliminata, essendo possibile coinvolgere in tale operazione il gestore del motore di ricerca.

 

Motori di ricerca e oblio

Anche alla luce della decisione della Corte di Giustizia, i destinatari principali dei provvedimenti che riguardano il «diritto all’oblio» sono i motori di ricerca. Infatti, con la recente sentenza del Tribunale di Milano datata 28 settembre 2016, si è escluso che il «diritto all’oblio» possa essere considerato un autonomo diritto della personalità, ma si è anche affermato che è necessario qualificarlo come un aspetto del diritto all’identità personale, di cui rappresenterebbe una declinazione. Non tutte le informazioni presenti in rete, quindi, possono essere trattate allo stesso modo, ma – in presenza di notizie non pertinenti e non aggiornate e in assenza di un reale interesse pubblico – è possibile ottenere la cancellazione dei dati personali, coinvolgendo nella richiesta anche il motore di ricerca, che non potrà qualificarsi «estraneo» in caso di domande legittimamente formulate. Così, assieme alle società riconducibili alla gestione del motore di ricerca, è stato condannato anche il «Garante della Privacy», ritenuto «colpevole» da parte del Tribunale del capoluogo lombardo di non aver preso in debita considerazione le richieste formulate dal soggetto che aveva chiesto l’eliminazione di informazioni non più aggiornate e, addirittura, potenzialmente lesive della reputazione.

La situazione in Svizzera

Come si è visto, la sentenza della Corte di Giustizia ha fornito una base giuridica al «nuovo diritto», ma – come noto – gli effetti della sentenza riguardano i Paesi aderenti all’Unione europea. La Svizzera, quindi, almeno secondo un comitato di esperti nominati da Google, sarebbe estranea all’applicazione di quanto disposto dalla Corte. Eppure, non si deve dimenticare che la disciplina in tema di protezione dei dati personali della Confederazione è assai vicina a quella dei Paesi dell’Unione: un motivo in più, quindi, per non operare (ingiustificate) discriminazioni ai danni dei cittadini svizzeri.