Che cosa sono i Contratti Collettivi di Lavoro?

«Su domanda delle associazioni contraenti, le autorità competenti a livello federale e a livello cantonale possono conferire il carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro (CCL) se le condizioni legali in tal senso sono adempiute. Conferendo a un CCL l’obbligatorietà generale, il suo campo d’applicazione viene esteso a tutti i lavoratori e ai datori di lavoro del ramo economico in questione. I decreti che conferiscono il carattere obbligatorio generale a un CCL contengono l’indicazione del campo d’applicazione territoriale, del rispettivo ramo economico e dei lavoratori per i quali valgono le disposizioni del CCL. Quale misura di accompagnamento all’Accordo sulla Libera circolazione delle persone nei rami in cui non esiste un contratto collettivo di lavoro e in caso di offerte ripetute e abusive di salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo, possono essere emanati contratti normali di lavoro che stabiliscono salari minimi vincolanti validi per l’intero ramo e modificabili solamente a vantaggio del lavoratore». 

In termini generali come sono regolati in Ticino i contratti di lavoro?

«Il diritto svizzero prevede un Contratto Normale di Lavoro (CNL) contenente disposizioni relative al rapporto di lavoro (stipula, condizioni di lavoro, cessazione). Questo tipo di CNL è direttamente applicabile ai singoli rapporti di lavoro di un determinato ramo, purché datore di lavoro e lavoratore non si siano accordati diversamente. I Cantoni sono tenuti a emanare dei contratti normali di lavoro di questo genere per i lavoratori agricoli e per il personale domestico che disciplinino in particolare la durata del lavoro e del riposo nonché le condizioni di lavoro delle donne e dei giovani».

Lavoro fisso e lavoro temporaneo sono ugualmente tutelati?

«Dal punto di vista salariale si può arrivare al paradosso che il lavoratore temporaneo, in quanto assunto in base al nostro Contratto Collettivo di Lavoro, possa avere un salario orario superiore a quello dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in quell’azienda. E dunque, nel caso del passaggio da lavoratore temporaneo a occupato fisso potrebbe subire una decurtazione di salario. Il caso non si pone nell’edilizia o nell’artigianato dove è già in vigore un Contratto di Collettivo di Lavoro».

Lavoratori provenienti dall’estero, in particolare dall’Italia: è un luogo comune o corrisponde al vero il fatto che essi possono pagati meno di un lavoratore, con equivalente qualifica, svizzero?

«Bisogna distinguere tra due possibili situazioni. Laddove sono applicati Contratti Collettivi o Normali (il che corrisponde al 70% circa dei settori) essi vanno totalmente rispettati anche per quanto riguarda le condizioni salariali. Laddove invece sono in vigore contratti individuali, i termini sono lasciati alla libera contrattazione tra le parti e dunque è possibile che vi sia disparità di trattamento economico. Per fare un esempio, la figura dell’impiegato d’ufficio non ha un Contratto Collettivo e dunque vige per lo più un sistema di contrattazione individuale».  

Dunque la polemica riguardo al fatto che i lavoratori frontalieri “rubano” il lavoro agli svizzeri risulta essere in gran parte pretestuosa?

«Bisogna dire che vi sono alcuni settori, come la sanità e da qualche tempo anche l’educazione, in cui vi è una carenza cronica di lavoratori locali e dunque è più facile assumere personale proveniente dall’estero. Diverso il caso dei lavoratori autonomi e dei piccoli artigiani che con gli accordi bilaterali sono effettivamente favoriti nel venire a svolgere lavori in Ticino. Un fenomeno di cui tener conto riguardo al mondo del lavoro attiene poi al fatto che vi sono aziende ticinesi che scelgono di delocalizzare la propria produzione in paesi soprattutto dell’Est europeo. E questi sono posti di lavoro, per locali e stranieri, definitivamente perduti».

Da ultimo, dal vostro osservatorio privilegiato, come giudica l’andamento del mercato del lavoro in Ticino?

«Direi che siamo di fronte ad una situazione di sostanziale stabilità, senza rilevanti picchi di crescita o decrementi, al di là delle fisiologiche oscillazioni che hanno un carattere prevalentemente stagionale».