Il Trust, istituto di origine anglosassone nato alla fine del 1700, resiste nella sua struttura originaria, ancorandosi alle proprie origini, in una molteplicità d’uso oggi più attuale di qualche secolo fa, adattandosi alle mutate dinamiche degli Stati e alle sempre più marcate esigenze private di protezione del patrimonio familiare, in un’ottica anche di passaggio generazionale.
In Svizzera, L’attività di Trustee è stata recentemente regolamentata nel 2023 (dopo 3 anni di transizione) attraverso la nuova dalla Legge sugli Istituti Finanziari (LisFI) e soggetta alla supervisione della FINMA, ufficialmente entrata in vigore dal 1° gennaio 2020, che ha impattato su tutto il settore finanziario, Trustee compresi.
Gli ultimi dati aggiornati al 31 dicembre 2023 emessi dalla FINMA parlano di 165 richieste di autorizzazione di società Trustees ricevute a fine 2022, registrando a fine 2023 circa 70 Trustee autorizzati.
I requisiti per i Trustee autorizzati FINMA in Svizzera sono in sintesi un’adeguata capitalizzazione, sistemi di controllo interno efficienti, gestione dei rischi adeguata, nonché la presenza di manager qualificati. Il Trustee in Svizzera deve inoltre adempiere agli obblighi di due diligence previsti dalla Legge sul Riciclaggio di Denaro (LRD) e deve attenersi anche alle normative internazionali di trasparenza fiscale relative allo scambio automatico di informazioni.
Va inoltre ricordato che nel corso del 2020 era iniziato un progetto promosso dal Consiglio federale di ancorare nel Codice civile svizzero l’istituto del Trust. Durante la fase di consultazione gli aspetti normativi erano stati ritenuti validi perché davano la possibilità di avere la certezza del diritto svizzero in caso di contenzioso. Gli aspetti fiscali erano stati invece l’ostacolo principale alla sua implementazione, in quanto penalizzanti rispetto alla situazione attuale, regolata da una prassi consolidata dettata da un circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. Motivo per il quale il Consiglio Federale ha ritirato il progetto.
Come è cambiato nel tempo l’uso del Trust?
Avv. Alberto Lupoi: «Per quanto riguarda l’esperienza italiana, il Trust nasce impiegato in modo diverso da quella che potrei chiamare la prassi internazionale e quindi non nasce per ragioni fiscali e neanche per occultare patrimonio, viceversa nasce e soprattutto si sviluppa perché risponde ad esigenze alle quali il diritto civile non dava più risposte adeguate».
Avv. Claudia Suter: «Trusts have or had a negative connotation because they had been abused in the past for tax evasion purposes. However, Trusts have remained as an important succession and estate planning tool for high net-worth individuals. A Trust requires the assets to be transferred into the name of the trustee. This brings the following advantages in a succession and estate planning context. Even if the assets may have to be included in the estate or the total assets from a Swiss inheritance law point of view (in case of a revocable Trust), the assets are in the control of the Trustee who will then have control over the implementation of the wishes of the settlor. This is a much stronger position than an executor has under Swiss inheritance law. The situation can be even further strengthened where there is an irrevocable discretionary trust with no control of the settlor.
In addition, a trust allows for a high degree of flexibility when moving between countries and can be more flexibly adapted (e.g. by way of a trust split or beneficiary removals) in case of a relocation to jurisdictions that do not recognize Trusts (such as Spain), make it particularly unattractive to use Trusts (such as France) or which require a higher degree of tailoring of the trust to the local jurisdiction to make it more (tax) efficient (such as the US).
Andrea Ferraretti: «Il Trust è lo strumento perfetto che regolare una successione, in maniera ordinata, compatta e nel rispetto delle normative applicabili, in tutte le giurisdizioni ove la successione esplica i suoi effetti. Il Trust rappresenta oggi, quindi, una sorta di garanzia di professionalità”, “compliance” e di “terzietà” che solo intermediari professionali, organizzati e vigilati possono fornire. Ma non solo. Il Trust permette infatti di svolgere tutte quelle attività nelle quali è importante avere un effetto segregativo e di spossessamento. Si pensi, ad esempio, ai piani di incentivazione del personale, al terzo settore, o all’ambito liquidatorio. I campi di applicazione sono potenzialmente vastissimi. Mi piace affermare, che chi apprezza il Trust e ne vede l’utilità, potenzialità ed i campi applicativi è la “società civile” ancor prima di noi operatori».
Raffael Stoeckli: «L’uso del Trust sostanzialmente non è cambiato, ma si evoluto. Ha avuto e ha il pregio di adattarsi in modo dinamico alle necessità sociali, economiche e normative che si sono presentate e che continuano a modificarsi nel tempo in un basilare rapporto di fiducia e di buon senso».
L’istituto del Trust sembra essere tornato di moda in alcuni stati europei. Quali sono oggi le più importanti potenzialità?
Avv. Alberto Lupoi: «Il Trust è in grado di offrire una flessibilità nella organizzazione del patrimonio straordinaria rispetto ad altri istituti. È un modello impiegato per gestire gli acquisti di Elon Musk nell’acquisizione di Twitter, la vita di un beneficiario con disabilità affiancando il tutore nominato dal Tribunale, soggetto di garanzia in una complicata operazione di acquisizione societaria, garante dell’esecuzione di un accordo lesivo della concorrenza, gestore del passaggio generazionale, rappresentante delle obbligazioni in una operazione di emissione, curatore e gestore di opere d’arte, ecc».
Avv. Claudia Suter: «Trusts are often used in an estate or succession planning context. They allow for a high degree of tailoring to the needs of the respective family or beneficiaries, respectively. Unlike foundations, trusts do not have legal personality which reinforces the flexibility. Trusts are easier to characterize when discussing especially with UK and US lawyers.
Trusts are accepted in Switzerland as a result of Switzerland having signed the Hague Convention of 1 July 1985 on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition. Consequently, it is possible to establish trusts which are subject to the law provided for in the trust deed, but that are wholly administered out of Switzerland by virtue of using a Swiss based trustee. This creates the requisite proximity for individuals living in Switzerland».
Andrea Ferraretti: «I campi di applicazione sono molto vasti, ma ritengo che la vera innovazione rispetto al passato sia che il trust, oggi, anche nei paesi di cultura civilistica, è diventato uno istituto “normale” e comunemente utilizzato, conosciuto ed apprezzato dagli operatori, dal pubblico e dalle autorità».
Raffael Stoeckli: «Il sempre maggior utilizzo del Trust nei Paesi civilistici si è sviluppato in modo alquanto “creativo” sull’arco di diversi lustri. Questo modo di espandersi ha avuto i suoi difetti, ma ha avuto soprattutto il pregio della presa di coscienza, di conoscenza e di inserimento nel tessuto legale e fiscale esistente, esempio ne sono l’Italia e la Svizzera. Altri stati europei hanno fatto scelte meno costruttive demonizzando il Trust quale nemico presunto del diritto civile e fiscale interno.
Nell’ambito familiare le potenzialità del Trust si esaltano soprattutto nell’accompagnamento sul percorso di educazione, di crescita e di sicurezza patrimoniale dei membri della famiglia in considerazione di eventi e situazioni personali come il matrimonio, il ritiro dalla vita professionale, il decesso, l’incapacità, i discendenti, gli amici».
Trust esteri, svizzeri, italiani, europei. Quanto sono rilevanti nella scelta di pianificazione il futuro del proprio patrimonio?
Avv. Alberto Lupi: «Dipende ovviamente dalla natura del patrimonio, dalla residenza dei soggetti coinvolti e da altro ancora, ma di sicuro in Europa continentale la Svizzera e l’Italia sono all’avanguardia rispetto a tutti gli altri paesi. In particolare l’Italia è stata la prima (e per certi versi l’unica) a discostarsi dalla prassi inglese e quindi a scrivere atti di Trust in lingua italiana, con trustee italiani e beni in Italia il che ha garantito un’ampia diffusione al Trust».
Andrea Ferraretti: «In un mondo sempre più integrato, con accordi bilaterali e multilaterali sempre più diffusi ed efficienti e con la possibile creazione di un mercato unico dei capitali in Europa, paradossalmente, si rende forse meno importante la giurisdizione del Trustee e, in prospettiva, anche quella del Trust. Ciò che rileva è la localizzazione di tutti i soggetti che si relazionano con il Trust. Il modello penso debba essere quello dei servizi di investimento che – al verificarsi di certe condizioni – possono essere offerti e proposti in ambito transfrontaliero.
È quindi importante che le normative nazionali di vigilanza siano coerenti, integrate a livello internazionale e non creino frizioni, sovrapposizioni o possibilità di “arbitraggi”. In questo ambito la normativa Svizzera è senza dubbio moderna ed efficacie e pone le basi per la creazione di un ecosistema ideale per il “cross border”, modello di sviluppo di mercati finanziari in cui sicuramente la Svizzera e leader indiscusso a livello interazionale».
Raffael Stoeckli: «È fondamentale nella pianificazione patrimoniale tenere in considerazione, non solo il momento istitutivo del Trust, ma soprattutto le capacità del Trustee di gestire e di disporre in un periodo più o meno lungo dei beni a favore dei beneficiari o di raggiungimento dello scopo prefissato. Per questo motivo la scelta della legge regolatrice del Trust e soprattutto del Trustee, dipende innanzitutto dalle finalità del Trust, dalla tipologia dei beni conferiti in Trust, dalle capacità di interagire con le istituzioni e con i professionisti di riferimento, nonché dalle affinità culturali e linguistiche con i soggetti coinvolti (disponenti, beneficiari).
Regolamentazione e ruolo del trustee, a che punto siamo in Svizzera, Italia, UK? Quale impatto sull’industria e sul servizio al cliente?
Avv. Alberto Lupoi: «Su questo aspetto la Svizzera ha preso una strada condivisibile, cioè rendere il Trustee professionale soggetto ad autorizzazione e vigilanza. Sono diversi gli aspetti che trovo positivi: il Trustee svizzero vigilato interloquisce con le autorità di controllo straniere ad un livello impossibile da eguagliare per un Trustee non vigilato, con tutto di guadagnato per il Trust; deve sempre aggiornarsi sulle leggi straniere applicabili al trust; è un valido presidio per l’applicazione della normativa internazionale sul riciclaggio».
Andrea Ferraretti: «L’Italia, con tempi auspicabilmente non lunghi, regolamenterà il settore sulla falsa riga di quanto già fatto con successo dalla Svizzera, introducendo, auspicabilmente, requisiti capitalizzazione, sistemi di controllo interno, gestione dei rischi adeguata, nonché requisiti di professionalità per i manager e di onorabilità per i soci del Trustee. La normativa di prevenzione del riciclaggio, invece, è già oggi applicata dagli operatori nel settore del Trust in Italia. In tale prospettiva è ragionevole affermare che i sistemi “colloquieranno” in ottica cross border».
Raffael Stoeckli: «Per quanto concerne la Svizzera la regolamentazione dell’attività professionale di Trustee ha portato in evidenza 2 elementi fondamentali necessari per la buona gestione del Trust. Innanzitutto la vigilanza sull’attività professionale del Trustee aiuta a consolidare il rapporto di fiducia fra disponente – Trustee – beneficiari. In secondo luogo l’autorizzazione professionale richiede un alto livello di competenze e di continuo aggiornamento del Trustee e assicura un’importante solidità del Trust nei complessi rapporti esterni con le autorità e le istituzioni nazionali o internazionali».
L’inserimento dell’istituto del Trust nell’impianto legislativo di alcuni Stati, come discusso in Italia e in Svizzera per esempio, quali vantaggi o svantaggi potrebbe generare?
Avv. Alberto Lupoi: «La tecnica legislativa richiesta all’adozione di una legge nazionale che regoli il trust (in un paese civilistico come l’Italia) deve essere cristallina e innovativa. Già questo di per sé mostra la difficoltà. Superato questo ostacolo, il grande vantaggio è certamente per l’ordinamento di riconquistare uno spazio oggi lasciato alla legge straniera. Del resto l’Italia avendo riconosciuto che il trust colma delle lacune ha cercato di rincorrerlo (penso alle leggi sui: patrimoni destinati, patto di famiglia, vincoli di destinazione e altro), non riuscendo però ad eguagliare il modello».
Andrea Ferraretti: «Senza dubbio, l’adozione di una legge nazionale oltre che essere giusta “filosoficamente”, permetterebbe di eliminare alla radice le ultime “stranezze” del Trust in Italia e forse anche in Svizzera, ovvero il ricorso ad una legge estera ed in molti casi al foro competente fuori dall’Italia. Tali fattispecie creano non pochi problemi operativi e di sviluppo dell’istituto».
Raffael Stoeckli: «La Svizzera ha fatto un lodevolissimo tentativo di introdurre una norma interna per la regolamentazione del Trust. Il pregio di questa iniziativa, seppure il progetto legislativo sia stato ritirato, è quello di aver reso consapevoli un’ampia schiera di professionisti e non, dell’istituto del Trust e delle sue peculiarità. Contestualmente gli stessi Trustee hanno preso maggiore coscienza del proprio ruolo e della necessità di collaborazione con varie tipologie di professionisti per assicurare il buon funzionamento del Trust».
Si parla ultimamente di un registro dei beneficiari economici in Europa, che includa anche la trasparenza del Trust. Che impatto potrà avere l’adozione di questa misura?
Avv. Alberto Lupoi: «Ormai bisogna fare i conti con l’abbattimento di qualsiasi (legittima) struttura giuridica che si frapponga fra una persona e un patrimonio, in nome della individuazione del “titolare effettivo”; è un trend per ora inarrestabile con il quale i trust fanno i conti da tempo e quindi non vedo un particolare impatto. D’altro canto, chi esige queste informazioni dovrebbe essere in grado di proteggerle e gestirle e forse questa deve essere la preoccupazione maggiore, perché la riservatezza è legittima quanto la trasparenza».
Andrea Ferraretti: L’inserimento dei titolari effettivi/beneficiari economici di qualsiasi struttura societaria e non societaria è un fatto assodato. Quello che invece deve essere chiarito definitivamente è l’accessibilità del pubblico o meno a tali dati ed eventualmente sulla base di quali criteri. In questo ambito ancora molto lavoro deve essere fatto».
Raffael Stoeckli: «Un registro dei beneficiari economici in Europa ha un senso compiuto nell’ambito della lotta all’antiriciclaggio, non deve però precludere il diritto alla privacy per l’individuo. Per cui le informazioni registrate devono essere puntuali, congrue, unitarie ed essere accessibili in modo del tutto limitato. Derive a questi principi possono avere conseguenze controproducenti».
Polizze da non dimenticare
Piermichele Bernardo, CEO & Partner di Qualibroker Ticino SA sottolinea come in ambito successorio sia possibile fare ricorso anche ad alcune soluzioni assicurative.
È interessante segnalare come il mondo assicurativo abbia elaborato alcuni prodotti che potrebbero essere utilizzati in ambito successorio. Chiaramente, per valutare l’idoneità delle soluzioni sono determinanti molti fattori come: tipo di beni, forme giuridiche, legislazioni, leggi applicabili, ecc. e quanto segue è da ritenersi a titolo informativo generale e non può essere ritenuto esaustivo.
In particolare, meritano di essere segnalati:
- Capitali rimanenti da polizze rendita vitalizia;
- Polizze “contenitore” di conti bancari o di beni societari;
- Polizze con capitale a garanzia del pagamento delle tasse di successione.
Una casistica che mi sembra interessante segnalare è quella del caso di una persona senza eredi che desidera vivere nella propria casa fino alla morte. Il potenziale acquirente della casa è disposto a concedere l’usufrutto fino al decesso della venditrice garantendo un pagamento immediato e/o una rendita vitalizia. I valori scaturiscono “dal valore della proprietà”, dedotto “l’affitto/usufrutto e oneri” fino al probabile decesso; questa situazione sarebbe troppo onerosa per l’acquirente qualora la venditrice dovesse vivere più di quanto stimato. Per ovviare in parte a questa situazione, può essere acquistata una rendita vitalizia, garantendo in questo modo una rendita sicura versata alla venditrice da “un terzo garante” e scaricando parte del rischio di “lunga vita” della venditrice, dall’acquirente alla compagnia d’assicurazione, considerato che il prezzo pagato per la rendita è basato sull’aspettativa di vita in generale e non del singolo.
Da non dimenticare che, a dipendenza della legislazione, le polizze assicurative non entrano di regola nella massa ereditaria e fallimentare e che i beneficiari possono essere, se non pattuito diversamente, cambiati fintanto che il prenditore d’assicurazione ha le capacità di discernimento.