Con l’avvicinarsi del Natale, il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) ha ufficializzato le aperture straordinarie dei negozi in tutto il Ticino per il periodo festivo 2025/2026. L’autorizzazione, pubblicata sul Foglio Ufficiale del 27 gennaio 2025 (n. 17) e del 2 giugno 2025 (n. 103), riguarda tutte le categorie di esercizi commerciali.
Le domeniche interessate saranno tre:
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30 novembre 2025, dalle 10.00 alle 18.00
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14 dicembre 2025, dalle 10.00 alle 18.00
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21 dicembre 2025, dalle 10.00 alle 18.00
Una decisione che conferma la volontà delle autorità cantonali di sostenere il commercio locale durante il momento più intenso dell’anno, per le vendite al dettaglio.
Regole e tutele per i lavoratori durante le aperture dei negozi nel periodo natalizio
Il DFE ha tuttavia richiamato le parti coinvolte al rispetto rigoroso della legge federale sul lavoro (LL) e della relativa ordinanza (OLL1), che fissano i limiti e le tutele per i dipendenti impiegati durante le aperture domenicali.
Consenso del lavoratore (art. 19 cpv. 5 LL)
Nessun dipendente può essere obbligato a lavorare di domenica senza il proprio consenso. È dunque necessario che ogni collaboratore firmi un’autorizzazione personale per l’impiego in queste giornate straordinarie.
Supplemento salariale (art. 19 cpv. 3 LL)
Chi presta servizio nelle domeniche festive ha diritto a un supplemento del 50% sul salario orario.
Riposo compensativo (art. 20 cpv. 2 LL e art. 21 OLL1)
Se il lavoro domenicale non supera le cinque ore, la compensazione deve avvenire entro quattro settimane. Per impieghi superiori alle cinque ore, il lavoratore ha diritto a 35 ore consecutive di riposo, comprendenti il riposo giornaliero di 11 ore.
Inoltre, il giorno di riposo sostitutivo deve cadere in una giornata lavorativa diversa da quella già prevista come libera, così da garantire un vero equilibrio tra attività e recupero.
Limiti di occupazione (art. 20 cpv. 1 LL)
Un lavoratore può essere impiegato al massimo per due domeniche consecutive, con l’obbligo che una domenica su due rimanga di riposo.
Divieto di lavoro straordinario (art. 25 cpv. 1 OLL1)
Durante le giornate festive non può essere svolto lavoro straordinario: la durata settimanale del lavoro non deve dunque superare i limiti di legge (45 o 50 ore, a seconda del settore).
Tutela dei giovani (art. 31 LL)
È vietato occupare lavoratori minorenni durante le aperture straordinarie domenicali.
Un equilibrio tra commercio e diritti
Le aperture festive rappresentano una boccata d’ossigeno per il commercio al dettaglio, che nel periodo natalizio registra una parte importante del proprio fatturato annuale. Tuttavia, come ricorda il DFE, tali opportunità devono conciliarsi con la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e con la normativa vigente.
Le autorità cantonali invitano quindi commercianti e dipendenti a organizzarsi per tempo, così da assicurare un periodo di shopping sereno, nel rispetto di chi, dietro le vetrine illuminate, contribuisce a rendere viva l’atmosfera natalizia ticinese.



